Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 127
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Il giudice di prime cure ha annullato l'atto impugnato per vizio di firma, in quanto sottoscritto da soggetto privo della qualifica di dirigenziale ed in quanto la delega dedotta era priva di indicazioni specifiche in merito all'individuazione del delegato, del periodo di validità e di motivazione. La Corte di secondo grado ha invece ritenuto non necessario, in caso di delega di firma, l'indicazione del nominativo delegato (qui presente). Inoltre, ha accettato l'esibizione della delega (di cui quella già documentata era un mero aggiornamento) esibita solo in questo grado richiamando giurisprudenza della Cass. (n. 19368/2021) che ha chiarito che questa può essere prodotta anche per la prima volta in grado di appello.
Sul provvedimento
Testo completo
b) la violazione dell'art. 90 comma 18 lett. b) della L. 289/2002, in quanto nello statuto era stato indicato, quale oggetto sociale, 1a "diffusione della pratica dello sport del biliardo" e non "organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica" come previsto dalla legge;
c) violazioni in merito alla democraticità ed effettività della vita associativa, all'obbligo di redazione ed approvazione del rendiconto finanziario ed alla libera eleggibilità degli organi amministrativi;
d) violazioni con riguardo all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, tenuto anche conto che a fronte di compensi/rimborsi spese agli atleti, la parte aveva prodotto delle dichiarazioni dei percipienti non sottoscritte dai medesimi né tali erogazioni erano state indicate nel modello 770/2010 (anno 2009), che infatti non era stato presentato dall'Ente.
2. L'Associazione, previo esperimento del tentativo di adesione che si concludeva con esito negativo, presentava ricorso eccependo: in via pregiudiziale, la nullità dell'avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte di persona titolare della funzione dirigenziale o validamente delegata, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973;
in via principale, la nullità dell'avviso di accertamento perché non preceduto da un processo verbale di constatazione né da un verbale di contraddittorio, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000;
in via subordinata, la infondatezza della pretesa nel merito e, comunque, la sua rideterminazione a seguito del riconoscimento dei costi sostenuti derivanti dall'erogazione dei compensi agli istruttori ed atleti per complessivi ? 120.000,00. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio presso la Commissione Tributaria di Macerata, controdeducendo su ogni eccezione proposta, rilevando la correttezza del proprio operato e la piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata accoglieva l'eccezione pregiudiziale proposta dall'associazione, relativa a vizi di sottoscrizione dell'atto impositivo e, per l'effetto, lo annullava e condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio, deducendo che l'avviso non era stato firmato da un Dirigente e che la delega rilasciata al medesimo dall'Ufficio difettava di specificità, dell'indicazione del limite temporale ed era priva di motivazione.
4. Avverso la sentenza l'Ufficio ha proposto appello, chiedendone la riforma, nella parte in cui non aveva accolto la richiesta tesa a far dichiarare nullo l'avviso in quanto sottoscritto da soggetto privo della qualifica di Capo Ufficio e di delega che lo legittimasse alla firma dell'atto, deducendo che esso era stato sottoscritto da soggetto appositamente delegato per un periodo pari a tre anni, per il quale non era necessaria la qualifica dirigenziale, in presenza di modifiche organizzative intervenute nelle varie strutture della Direzione Provinciale. Nel merito ha controdedotto in ordine alle eccezioni formulate dal contribuente in primo grado e ritenute assorbite, evidenziando come, nel caso di specie: non si configurasse alcuna violazione del principio del contraddittorio, non essendo esso previsto nel caso di specie, essendo seguito l'avviso ad una mera richiesta di documentazione, al quale, peraltro aveva poi fatto seguito un verbale di contraddittorio;
le deficienze come compendiate sub 1.a), 1.b) 1.c) e 1.d) erano causa di decadenza del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398/1991. 5. Si è costituito il contribuente, chiedendo il rigetto del gravame, deducendo come la delega prodotta in primo grado fosse inidonea allo scopo, essendo difettante dei requisiti richiesti dalla sentenza n. 22803/2015 della S.C., quali l'indicazione del nome del funzionario, il motivo del conferimento della delega e la validità del