Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 27/01/2023, n. 143
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Testo completo
Con rituale ricorso in appello RGA n. XXX/2020, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Emilia chiedeva di riformare la sentenza n. XXX/02/19, depositata il 18/9/2019, che aveva accolto l'originario ricorso proposto da S.I.M.E. SIE s.r.l. avverso avviso di accertamento n. THS03BA01XXX/2017 IRES-IVA-IRAP-ALTRO 2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
La questione si fonda su un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Emilia ai fini IRES, IRAP ed IVA, nei confronti di S.I.M.E. SIE S.r.l., esercente l'attività di affitto d'azienda.
L'avviso veniva emesso in relazione all'affitto d'azienda operato in favore della SIME I. S.r.l., di cui erano soci i figli ed il genero del legale rappresentante della contribuente. Il genero era, contestualmente, legale rappresentante della locataria e dipendente della locatrice. L'Ufficio riteneva sproporzionato il compenso percepito da quest'ultimo per l'attività contabile svolta presso la locatrice e, deducendone la carenza di inerenza, riprendeva l'importo ad imposizione. Ad imposizione erano altresì ripresi, sempre per carenza di inerenza, i costi di viaggio del genero per la partecipazione ad incontro dell'associazione di categoria, le quote di ammortamento per spese di ricerca e sviluppo, ritenendole spese non necessarie in considerazione dell'attività svolta dalla contribuente (affitto d'azienda) ed una dichiarata perdita su crediti in una fornitura ad un cliente. Con riferimento a tale ultima voce, infatti, l'Ufficio verificava ed accertava la solvenza del cliente stesso.
Avverso tale avviso di accertamento proponeva ricorso la contribuente innanzi alla CTP di Reggio nell'Emilia, ritenendo che l'Agenzia non avesse provato o che, ad ogni modo, non disponesse di elementi sufficienti per sostenere una carenza di inerenza dei costi di cui sopra.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso sostenendo l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali della società ricorrente, in mancanza di palese irrazionalità delle stesse, l'inerenza dei costi di viaggio per la partecipazione alla vita dell'associazione di categoria e l'insindacabilità da parte dell'Ufficio circa la deducibilità della quota di ammortamento di un costo, in mancanza di sindacato circa l'inerenza del costo stesso. Da ultimo, in merito alla perdita su crediti, affermava "come l'Agenzia non possa sindacare la deducibilità della perdita su crediti rientrando nella libera scelta imprenditoriale la valutazione di convenienza economica nella gestione della propria impresa, a meno che le stesse non appaiano, palesemente, irrazionali e svantaggiose".
Avverso tale decisione della CTP di Reggio Emilia, proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Reggio Emilia, deducendo:
-illegittimità della sentenza per insufficiente/apparente motivazione in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n 546/92, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 101 TUIR.
L'Ufficio rilevava come la CTP avesse ignorato gli elementi evidenziati per chiarire il contesto in cui è maturato l'accertamento e le incongruenze rilevate e poste a fondamento della pretesa impositiva:
a. indebita deduzione di costo del dipendente amministrativo Sig. G F per ? 66.200,00 (? 50.352,00 per retribuzioni e ? 15.848,00 per oneri sociali. Riteneva parte appellante che non fosse dato comprendere alla luce di quali valutazioni la CTP avesse considerato la condotta della contribuente esente da valutazioni di irrazionalità, alla luce di una puntuale indicazione da parte dell'Ufficio delle ragioni poste a fondamento del recupero a tassazione. A seguito di una riesposizione di tali ragioni, concludeva "la retribuzione per il lavoro eseguito nell'anno 2012 dal dipendente G F, nei confronti della società appellata, appare del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto all'attività che avrebbe potuto in concreto essere svolta, verosimilmente corrisposta perciò in relazione a prestazioni in realtà svolte per altro soggetto societario riferibile alla stessa proprietà";
b. indebita deduzione di un costo di ricerca e sviluppo di ? 42.264,67 e di una quota di ammortamento di spese di ricerca e sviluppo di ? 15.522,08. Reiterava quanto già dedotto sul punto, circa la difficoltà nel comprendere come attività di ricerca e sviluppo potesse essere considerata come correlata all'attività esercitata dalla contribuente di affitto d'azienda. Difficoltà incrementate a mente della circostanza per cui la società contribuente non fosse nemmeno membro dell'associazione AMIS. Riteneva, semmai, che tali costi afferissero all'attività