Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 19/02/2024, n. 621

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Qualora per la notificazione ci si avvalga del servizio postale e, quindi, l'atto venga trasmesso al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è quest'ultimo documento che, debitamente compilato dall'agente postale nella fase di recapito, contiene tutte le indicazioni - in ordine al tempo, al luogo della notifica, al soggetto cui l'atto è stato consegnato e alle sue qualità personali - necessarie per qualificare come regolare la notifica di che trattasi. Al fine di consentire la verifica della tempestività dell'impugnazione della sentenza in secondo grado, non è sufficiente la stampa dell'esito della spedizione ricavata dal sito web gestore della posta con la sola indicazione della data di consegna in assenza dell'avviso di ricevimento. Ai fini della sua ammissibilità, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'appello deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata (orientamento consolidato della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. V 15/06/2010 n. 14421 ; Cass. Civ. Sez. V 24/06/2011 n. 13923 ; Cass. Civ. Sez. III 30/06/2014 n. 14780 ; Cass. Civ. Sez. V 1/10/2015 n. 19623 ; Cass. Civ. Sez. V 30/12/2015 n. 26108 , nonché Cass. Civ. Sez. V 28/03/2019 n. 8641 ) e ciò in quanto "... l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria." ( Cass. Civ. Sez. III 28/04/2011 n. 9453 ).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 19/02/2024, n. 621
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Numero : 621
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2619/03/2018, pronunciata il 13/03/2018 e depositata in Segreteria il 31/07/2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. III - ha accolto il ricorso proposto dal Sig. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX avverso la cartella di pagamento n. 059 2013 XXXXXXXXXX e il ruolo n. 2013/XXXXXX emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di XXXXXXXX (XX), per IRPEF/IRAP/addizionali comunali e altro in relazione all'anno di imposta 2009 e per l'importo totale di € 14.895,32.

Il contribuente assumeva d'aver avuto notizia della pretesa impositiva a seguito di un controllo operato presso la società di riscossione e che dall'estratto di ruolo risultava che la cartella era stata notificata in data 29/08/2014, mai ricevuta. Eccepiva pertanto l'illegittimità della cartella per inesistenza della sua notifica, con conseguente infondatezza della pretesa, e ne chiedeva l'annullamento. Sottolineava altresì che, al fine di evitare azioni esecutive, era stata richiesta la rateizzazione delle pendenze risultanti presso la società di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, dal canto suo, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando che la cartella opposta era stata regolarmente notificata in data 28/08/2014 ai sensi dell' art. 140 c.p.c., come da documentazione allegata. Sottolineava, inoltre, il ricorrente era perfettamente a conoscenza della pretesa fiscale avendo presentato, in data 19/09/2014, istanza di rateazione per la quale risultavano pagate le rate sino al 20/12/2016 e concludeva, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, per il rigetto del ricorso.

I primi giudici hanno accolto il ricorso annullando l'atto impugnato e il ruolo, tenuto conto della mancata prova - da parte della Agenzia delle Entrate Riscossione - della effettiva notifica della cartella de qua, non

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