Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 587

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La mancata impugnazione di un avviso di accertamento, destinato alla sola società, con il quale l'Agenzia delle Entrate sostiene, tra l'altro, che il rappresentante legale, consegnatario dell'atto stesso, sia un amministratore di fatto, promotore, costitutore e organizzatore della frode addebitata, non costituisce circostanza non cointestata che fa ritenere comprovata la ricostruzione dell'ente impositore. Il soggetto anzidetto, non essendo destinatario come persona fisica del provvedimento, non ha alcun onere di attivarsi per contestare situazioni di fatto che non le sono state opposte in quel frangente, come costitutive di pretese tributarie nei suoi confronti. Allo stesso modo, in tali circostanze, inconferente è il richiamo all'art. 115 c.p.c. applicabile esclusivamente con riguardo ai soggetti che rivestono il ruolo di parte in giudizio. Il successivo avviso di accertamento per il recupero del maggior reddito IRPEF dell'amministratore di fatto, coincidente con l'ex rappresentante legale, deve trovare, dunque, un'autonoma motivazione, "sostenuta" da sufficienti elementi probatori.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/11/2024, n. 587
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 587
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

La contribuente appellante così conclude:

"Voglia l'Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Torino, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di accertamento n. T7G010700743/2018. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio." L'Ufficio appellato così conclude:

"- in via preliminare:

a) disporre la riunione dei fascicoli processuali n. 177/2020 R.G.A. e 182/2020 R.G.A.;

b) dichiarare inammissibile il primo motivo di appello per violazione dell'art. 57 del D. Lgs 546/92;

c) dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92. - nel merito: in piena conferma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'appello di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto;

- in punto spese, di voler condannare controparte alle rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio come da nota spese che si allega." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con apposito ricorso, S G impugnava, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, un avviso di accertamento (recante il n. T7G010700743/2018) riferito all'anno di imposta 2014, notificatole il 3.4.2018, avente ad oggetto l'accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF per € 68.500,00, consistente in un provento illecito accertato nei confronti della società I. s.r.l., di cui la ricorrente era stata formale amministratrice dal 23.1.2014 al 7.4.2014. Tale avviso traeva origine da una verifica fiscale, effettuata nei confronti della I. s.r.l., da cui era emerso il coinvolgimento di detta società in un meccanismo finalizzato all'evasione dell'imposta sugli oli lubrificanti attraverso l'utilizzo di società cartiere (tra cui la I. s.r.l.), che solo formalmente acquistavano olio lubrificante di provenienza comunitaria, per poi rivenderlo sul territorio nazionale a diversi clienti, in evasione di imposta. All'esito di quella verifica, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della I. S.r.l. (recante il n. T7G030704286/2017), notificato anche alla sig.ra S. G. , avente ad oggetto il recupero dell'imposizione riferita ad un maggior reddito della società, corrispondente alla redditività media delle operazioni da essa poste in essere, pari ad € 68.500,00. Detto avviso non veniva impugnato e, pertanto, diveniva definitivo. Successivamente, l'Ufficio aveva emesso l'atto impositivo oggetto del presente processo, sul presupposto che la sig.ra S. fosse l'amministratrice di fatto della società in questione (nonché promotrice ed organizzatrice della frode) e che, pertanto, le potesse essere imputato un maggior reddito corrispondente a quanto già accertato nei confronti della società, quale provento illecito delle operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere dalla I. s.r.l.

2. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente contestava l'affermazione dell'Ufficio in merito al fatto che la S avesse rivestito la qualità di amministratrice di fatto di detta società, sottolineando come non fosse stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno di quell'assunto. Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede.

3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, confermando la legittimità del proprio operato, alla luce del fatto che l'attribuzione della qualità di amministratrice di fatto della I. S.r.l., in capo alla S. , era già stata indicata nell'avviso di accertamento emesso verso la I. S.r.l. e, pertanto, stante la mancata impugnazione del medesimo, doveva ritenersi definitivamente acclarata. Inoltre, evidenziava che la controparte non aveva sollevato nessuna eccezione con riguardo al ruolo di cartiera svolto dalla I. S.r.l. ed alla quantificazione dei proventi illeciti maturati.

4. Con sentenza in data 3.6.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso, osservando che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società I. S.r.l., mai impugnato da alcuno e divenuto pertanto definitivo, era stato notificato anche alla sig.ra S. , quale amministratrice della stessa. Conseguentemente, a detta dei giudici di prime cure, le affermazioni contenute in quel primo atto impositivo, inerenti al ruolo della S. quale amministratrice di fatto della società, dovevano ritenersi La Corte di primo grado condannava, altresì, la contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00. 5. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello S. G. (depositando due distintiricorsi, poi riuniti), contestando l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. quale conseguenza dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento rivolto esclusivamente alla società I S.r.l., poiché, con riferimento a quell'atto impositivo, la sig.ra S. personalmente non aveva alcuna legittimazione passiva e la notificazione nei suoi confronti doveva ritenersi inesistente. In ogni caso, ella ribadiva le argomentazioni già svolte in ordine all'assenza di prova delle affermazioni della controparte circa la qualità di amministratrice di fatto in capo all'attuale appellante. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione di primo grado.

6. In data 23.10.2023, si costituiva in grado di appello l'Ufficio, affermando la correttezza della sentenza di primo grado e ribadendo comunque le difese già assunte. In particolare, rilevava che l'avviso di accertamento impugnato aveva espressamente richiamato l'avviso già emesso nei confronti della società, nel quale erano stati specificati gli elementi idonei a comprovare la qualità di amministratrice di fatto della S. Inoltre, eccepiva l'inammissibilità della tardiva eccezione sollevata dalla controparte in merito all'inesistenza della notifica nei suoi confronti, dell'avviso emesso verso la società. Affermava poi la legittimazione della S ad impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo costei legale rappresentante, oltre che socia al 95 %, della stessa. Conseguentemente, ribadiva la necessità di ritenere incontestata tra le parti la qualità di amministratrice di fatto della S. (a causa della mancata impugnazione dell'avviso contro la I. S.r.l.). In ogni caso, evidenziava il fatto che detta qualità era dimostrata dal fatto che la S. , pur avendo dismesso nell'aprile del 2014 la veste di amministratore di diritto della società, aveva continuato ad essere titolare del 95 % delle quote sociali. Sottolineava, inoltre, che le affermazioni rese dall'attuale appellante, in merito al fatto di non essersi mai occupata della gestione sociale, risultavano inverosimili, mentre, sotto il profilo documentale, erano emerse alcune e-mail inviate a suo nome per conto della società. A sostegno dei propri assunti, l'Ufficio richiamava anche il contenuto degli atti relativi al procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Milano nei confronti della S. Instava, quindi, per la conferma della decisione di prime cure, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.

7. Con memoria in data 3.12.2020, la difesa della contribuente ribadiva le argomentazioni già esposte.

8. In data 14.9.2021, la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, ritenendo la necessità di ottenere informazioni sull'esito della vertenza penale collegata, mandava la Segreteria a richiedere notizie e rinviava il processo a nuovo ruolo.

9. Non essendo pervenuta alcuna informazione in merito all'esito del processo penale nei confronti della S , questa Corte fissava nuova udienza per la discussione all'udienza del 3.7.2024. 10. Con memoria depositata il 12.6.2024, la difesa della contribuente faceva presente che, con sentenza depositata il 13.6.2002, il Tribunale di Milano aveva assolto la S dal reato a lei ascritto per insussistenza del fatto. Insisteva, quindi, per le conclusioni già formulate. 11. L'udienza del 3.7.2024 veniva rinviata, su richiesta dell'Ufficio, che affermava la propria intenzione di valutare una soluzione conciliativa della controversia. 12. Con memoria in data 29.10.2024, l'Ufficio avanzata un'ulteriore istanza di rinvio, al fine di consentire la riunione del presente processo con altra controversia. Questa Corte, con apposita ordinanza, respingeva detta ulteriore istanza di rinvio, rilevando la diversità di oggetto dei due giudizi. 13. All'esito dell'udienza odierna, non essendosi perfezionata alcuna conciliazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava

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