Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 373

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La definizione agevolata delle controversie tributarie presuppone che l'atto impositivo, impugnato dal contribuente, contenga una precisa pretesa impositiva, assente nel contenzioso che ha per oggetto il diniego di autotutela. Tale diniego, nella specie, non è autonomamente impugnabile in quanto con esso l'ente impositore si limita a confermare, senza una nuova motivazione, la sua posizione già espressa nel precedente avviso di accertamento diventato definitivo.


Riferimenti normativi: art. 19, D.Lgs. 546/1992; art 1, commi 197, 235 e 236, L. 197/2022.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 373
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 373
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Per l'appellante M:

"si chiede che l'on.le Commissione tributaria regionale adita, in accoglimento dell'appello proposto da parte contribuente, voglia annullare e/o comunque riformare l'appellata sentenza con ogni conseguente pronuncia e statuizione. Salva ogni azione e statuizione in ordine al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p. c. e/o art. 96, 3° comma, c.p.c., richiamati dal novellato art. 15, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 546/1992 da liquidarsi nella maggior somma ritenuta secondo legge ed equità a favore del contribuente M. Vinte tutte le spese del presente giudizio in ogni suo grado. Espressamente riproposte al vaglio devolutivo del giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttoria e di merito, nulla escluso ed eccettuato.

Si confermano tutte le produzioni effettuate in primo grado".

Per l'Agenzia delle Entrate, resistente ed appellante incidentale:

"Si chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale,

- in via principale, voglia respingere l'atto di appello di controparte con conferma della sentenza n. 214/05/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova;

- in via subordinata ed incidentale, nel denegato caso in cui ritenesse fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dalla difesa avversaria, voglia accogliere il motivo di appello incidentale formulato dall'Ufficio, ovvero dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso di primo grado per violazione dell'art. 19 del D. Lgs. 546/92.

Con vittoria delle spese di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appello in argomento , l'Ente religioso denominato "M" ha impugnato la sentenza n. 214/05/2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha respinto il ricorso proposto dal predetto Ente avverso il provvedimento Prot. n. 43100/2019 dell'8.03.2019 con cui l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di annullamento parziale in via di autotutela dell'avviso di accertamento n. TL3043305562/2011 presentata dal predetto Ente a mezzo P.E.C. in data 11.12.2018.

La vertenza ha avuto origine dall'atto a rogito Notaio NN del 11/4/2006, Rep. n. NN, con il quale il M cedeva alla s.r.l. S l'appezzamento di circa 1.160 mq. sito in Genova, Via G per il prezzo convenuto di ? 420.000,00.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate accertava, ai fini dell'imposta di registro, un maggior valore dell'immobile in ? 1.716.000,00.

L'acquirente s.r.l. S proponeva quindi ricorso alla CTP contestando il maggior valore accertato.

Nel corso del suddetto giudizio l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del M avviso di accertamento TL3043305562/2011, con il quale accertava a carico dello stesso una a plusvalenza per l'effettuata vendita dell'immobile di cui sopra, in quanto ritenuto edificabile, sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro in ? 1.716.000,00, con il conseguente recupero delle maggiori imposte sui redditi.

Avverso tale avviso il M proponeva ricorso alla CTP di Genova chiedendone l'annullamento ed il Giudice adito, con ordinanza 22/6/2012, n. 172, sospendeva il procedimento fino all'esito del giudizio relativo all'accertamento per imposta

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