Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 05/01/2024, n. 18

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L'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni o avviate le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini. In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/1992 è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno, con la conseguenza che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 05/01/2024, n. 18
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Numero : 18
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXXXXXXX XXXXXX ha proposto appello, depositato il XX/XX/2020, avverso la sentenza n. XXXX/19, pronunciata il 15/7/2019 e depositata l'11/10/2019, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, 3^ sezione, che, con compensazione delle spese di giudizio, ha accolto parzialmente il ricorso, a suo tempo proposto dal medesimo contribuente, avverso l'avviso di accertamento n. XXXX del 29/05/2018, emesso dal Comune di Adelfia per il parziale versamento dell'imposta IMU su un'area edificabile di sua proprietà, afferente all'annualità 2013, con il quale veniva ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di ?. 716,00 (comprensiva di oneri, interessi e sanzioni) discendente dall'accertamento d'ufficio dell'infedele dichiarazione quale terreno agricolo dell'area fabbricabile posseduta, avente la diversa destinazione urbanistica attribuita dal PRG e successivamente confermata dal PUG, in zona di rispetto cimiteriale, alla quale l'U.T.C. di Adelfia, aveva attribuito un valore di ? 18,08 al mq.

I primi giudici hanno accolto parzialmente il ricorso ritenendo legittima l'eccezione sollevata dal contribuente solo in ordine alla liquidazione delle sanzioni, atteso che nessuna comunicazione di variazione della classificazione da terreno agricolo ad area fabbricabile risultava essere stata comunicata al contribuente dal Comune che, invece, secondo i primi Giudici ne aveva l'obbligo, concludendo: "Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbiti gli altri motivi di doglianza, le sanzioni non sono dovute e, per la reciproca soccombenza si compensano le spese del giudizio".

Con l'appello all'odierno esame, la parte contribuente impugna la pronunzia di primo grado, dopo aver ripercorso l'iter del procedimento e richiesto la pubblica udienza, dolendosi in particolare della "Violazione dell'art. 2 e dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 504/1992" sostenendo che la sentenza erroneamente considera fabbricabile l'area in base allo strumento urbanistico semplicemente adottato dal Comune, ritenendo retroattivo l'effetto della interpretazione autentica della nozione di "area edificabile" riportata nella citata legge. In particolare, l'appellante contesta che i giudici di prime cure non abbiano considerato che i terreni oggetto dell'accertamento IMU ricadano nelle aree di rispetto cimiteriale essendo localizzati a 100 metri dalla recinzione perimetrale del cimitero del Comune di Adelfia-Zona Canneto, per cui, ricadendo in tale zona di rispetto, subiscono limitazioni al diritto di proprietà privata con conseguente compressione dello ius aedificandi, essendo assoggettate ad un regime di inedificabilità assoluta, pur "non trattandosi di vincolo sostanzialmente espropriativo né di vincolo preordinato all'esproprio". Per questa ragione tali aree devono essere valutate quali "aree agricole al momento del computo dell'indennizzo nei casi di esproprio", anche perché data la citata collocazione, non potranno mai avere una diversa destinazione rispetto a quella ricevuta "per effetto di una legge inderogabile dello Stato" e non per effetto di una pianificazione urbanistica. Cita, sul punto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'appartenenza legale del suolo ad una zona di rispetto cimiteriale, determina che quel suolo non può essere tassato, ai fini Ici ora Imu, come area fabbricabile, in quanto tale caratteristica preclude tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Aggiunge che le prospettive edificatorie per allargamento dell'area cimiteriale sono pressocché nulle, essendo rimasto inattuato il Piano Urbanistico Generale (adottato con deliberazione n. 43 del 17/11/2009) in ordine ai suoli di cui è
causa, per cui sottolinea, l'erroneità del valore attribuito dal Comune e contesta che i giudici di primo grado non abbiano tenuto conto nella valutazione delle predette circostanze. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata, l'annullamento e/o la revisione dell'avviso impugnato con

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