Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 123
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - con l'avviso di accertamento numero n.ro T6X04DZ03393/2019, rilevato "che l'Associazione XX ha superato il limite previsto di euro 250.000,00, in ragione degli importi, nel mese di settembre 2013" e "che, a partire dal mese di ottobre 2013, risulta applicabile il regime ordinario sia ai fini delle II.DD. sia ai fini Iva", ha proceduto alla rettifica del reddito dichiarato per l'anno 2014 accertando: una maggiore imposta IRES di euro 42.179,00;
una maggiore imposta IVA dovuta, di euro 28.338,00;
maggiore imposta IRAP di euro 6.722,00;
ha irrogato inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria unica per un importo di euro 56.941,65.
La CTP di Treviso ha rigettato il ricorso prodotto sia dall'associazione che dal sig. TIZIO, legale rappresentante all'epoca dei fatti contestati.
Propongono appello l'Associazione e il sig. TIZIO con i seguenti motivi:
1)Vizi del procedimento amministrativo e ai vizi, conseguenti, dell'avviso di accertamento e sul difetto di motivazione: l'avviso è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate in assenza di contraddittorio endoprocedimentale con i ricorrenti, "ante tempus" e senza motivazione.
2)Errore/omissione compiuto dal Giudice di primo grado nell'esame dei fatti controversi per il giudizio e nella valutazione della normativa tributaria applicabile al caso concreto con riferimento all'anno d'imposta 2013: intervenuto termine di decadenza per l'accertamento e non superamento del limite dei ricavi commerciali e alla violazione del