Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 18/01/2023, n. 104

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 18/01/2023, n. 104
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 104
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

In data 03.09.2018, il sig. M. riceveva un avviso di accertamento n. XXXX/2018 relativo all'anno 2013, in cui il Comune di Spilamberto contestava al ricorrente l'infedele dichiarazione e il parziale versamento dell'imposta IMU per l'anno 2016;

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Modena che, con la sentenza in epigrafe, lo respingeva compensando le spese di giudizio.

Avverso la sentenza si gravava il sig. M. chiedendone l'integrale riforma e rivendicando il diritto al riconoscimento delle agevolazioni asseritamente spettantegli come coltivatore diretto.

Si costituiva in resistenza il Comune di Spilamberto instando per la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 19 settembre 2022 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellante ritiene che la sentenza impugnata sia da censurare in toto ed in particolare nella parte in cui prevede che le agevolazioni previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli principali non vadano estese ai pensionati dell'agricoltura, nonché nella parte in cui non riconosce in capo al ricorrente la qualifica di diretto conduttore del fondo.

Deduce infatti la ricorrente che il Comune avrebbe omesso di applicare l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui "Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (…) iscrittialla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione".

Il ricorrente assume di rispondere a tutti i requisiti della norma riportata ovvero il possesso di un fondo destinato a utilizzazione agro - silvo - pastorale, l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso, la qualifica soggettiva di coltivatore diretto e l'iscrizione alla previdenza agricola.

La tesi non può essere condivisa.

Come rilevato dai primi giudici la controversia nasce da una diversa interpretazione della normativa IMU che riconosce agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli "iscritti alla previdenza agricola" richiedendosi in entrambe le ipotesi la conduzione diretta del fondo L'art.

8 -bis del DI n. 201/2011 prevede per i terreni agricoli "posseduti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli

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