Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XII, sentenza 09/02/2024, n. 142

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XII, sentenza 09/02/2024, n. 142
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 142
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Ricorrente/Appellante:

- B.P.: " chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per l'Emilia Romagna voglia, in riassunzione del descritto processo, accogliere l'appello presentato dal contribuente, e di conseguenza dichiarare illegittimi ed infondati i rilievi accertati, e segnatamente, dichiarare: la violazione e falsa applicazione degli art. 13 bis del d.l. 78/2009, artt. 14 e 15 del d.l. n. 350/2001 e art. 2697 c.c. ";

Resistente/Appellato:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna: "chiede che codesta Ecc. ma Corte adita voglia rigettare il ricorso in riassunzione del contribuente e confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio, così come già deciso con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, ora CGT di I grado, n. XX/01/17, pronunciata il 15 novembre 2016 e depositata il 24 gennaio 2017, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite come da allegata nota".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso P.B. si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna per ivi sentir annullare l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di quella città con il quale gli veniva contestato che la società L. spa della quale il B. era stato Amministratore Delegato, tramite complesse operazioni finanziarie deteneva consistenti disponibilità liquide ed immobiliari all'estero.

L'accertamento ricevuto dall'Ufficio intimava pagamenti per svariate migliaia di euro ed il ricorso del contribuente fra l'altro eccepiva come egli avesse predisposto uno scudo fiscale tale da regolarizzare agli effetti fiscali le disponibilità finanziarie estere.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, dopo aver ritenuto valida ed efficace la pretesa dell'Ufficio, respingeva il ricorso del contribuente ritenendo che la documentazione prodotta circa lo "scudo fiscale" non apparisse in alcun modo idonea a coprire il maggior reddito accertato dall'Ufficio non risultando neppure provato l'ammontare delle somme pagate all'erario per usufruire di tale copertura. Respingeva, come detto, il ricorso

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