Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/12/2023, n. 373
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Ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 504/02 l'esenzione IMU spetta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, sportive nonché delle attività di cui all'art. 16 della legge n. 222/1985. Quando tali requisiti sono posseduti da un'associazione che è solo la locataria di un immobile altrui in base a un contratto a titolo oneroso la stessa non può essere considerata soggetto passivo esente dall'imposta. La proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di accertamento sono infatti riconosciute in capo ad una società che svolge la propria attività commerciale "di compravendita di immobili e di locazioni degli stessi" e che, in quanto tale, resta soggetto passivo d'imposta per il quale non è riconosciuta alcuna esenzione.
Sul provvedimento
Testo completo
La società xxxxx ha proposto appello avverso la sentenza 19/2022 con la quale la CTP di Terni, respingendo l'originario ricorso, ha riconosciuto legittimi gli avvisi di pagamento IMU, in epigrafe indicati, emessi dal Comune di Terni a carico della società per gli anni dal 2016 al 2018. Nel caso in esame il giudice di prime cure ha dichiarato l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 59 del D.Lgs. 446/97 e 7, comma 1, lett. i del D.Lgs. 504/92 che sono necessari per poter fruire dell'esenzione, considerato che xxxxx, proprietaria dell'immobile, è un ente commerciale che la predetta normativa esclude dal beneficio e che le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali sportive - che rappresentano la seconda condizione per poter fruire dell'esenzione - sono imputabili direttamente ed esclusivamente ad altro Ente, xxxxx, locatario dell'immobile in forza di un contratto di locazione a titolo oneroso. Con i motivi d'appello la società contesta gli avvisi IMU in argomento e la sentenza che ha respinto l'originario ricorso perché adottati in violazione dell'art. 4, comma 1, DL 16/2012 poiché, avendo tale norma espunto dall'art. 14, comma 6 Dgls. 23/2011 il richiamo dell'art. 59 d.lgs. 446/97, relativo alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, sarebbero venute meno le condizioni e gli elementi giustificativi degli avvisi. Ritiene altresì di avere anche il requisito di ente non commerciale, necessario per poter accedere all'esenzione, poiché dichiara di essere una società di comodo