Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 31/01/2023, n. 102

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La disposizione agevolativa ai fini ICI (prevista dagli artt. 9 e 2 del D.lgs. 504/92 e 58 D.lgs. 446/97), per i terreni individuati come edificabili ma su cui persista l'utilizzo agro-silvo-pastorale, ha come scopo quello di incentivare la coltivazione della terra, alleggerendo il carico tributario per quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, come già precisato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 87/2005. Pertanto, se il contribuente matura il trattamento pensionistico, circostanza non controversa nel caso esaminato, si esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 31/01/2023, n. 102
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Numero : 102
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello depositato il 5 dicembre 2016, il sig. P E impugnava la sentenza della CTP di Pesaro n. 333/2016 depositata il 29 aprile 2016 che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 17306 emesso dal Comune S per ICI 2007. Con tale avviso in rettifica il Comune in riferimento a un'area fabbricabile di proprietà del sig. P aveva contestato il mancato pagamento dell'ICI dovuta per l'anno di imposta 2007 nella misura di euro 946,28 e aveva irrogato la relativa sanzione. In particolare, il Comune disconosceva la spettanza dell'agevolazione fiscale - prevista dagli artt. 9 e 2 del D.lgs. 504/92 e 58 D.lgs. 446/97 per i terreni edificabili sui quali persisteva l'utilizzo agro-silvo-pastorale, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale - in quanto il P già nell'anno 2007 era percettore di redditi da pensione ritenuti dall'Ufficio incompatibili con la predetta agevolazione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La CTP si pronunciava sul ricorso avverso l'avviso di cui sopra respingendolo, con condanna alle spese condividendo l'impostazione dell'Ufficio. Nell'atto di appello il P lamentava l'errata interpretazione della norma in quanto il beneficio fiscale sarebbe correlato solo alla qualifica di coltivatore diretto che esplica tale attività a titolo principale (dunque indipendentemente dalla eventuale percezione di redditi da pensione). L'Ufficio nelle sue controdeduzioni, dopo aver ricostruito le disposizioni normative applicabili alla fattispecie, richiamava la pronuncia della Corte costituzionale n. 336/2003 che aveva sottolineato come la ratio incentivante escludesse dal beneficio coloro lavorano un numero limitato di giornate ovvero godono di trattamenti pensionistici, concetto ribadito con l'ordinanza n. 87/2005e altresì dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15516/2010. Né avrebbe rilevanza la tipologia di pensione percepita (se agricola o sociale) entrambe incompatibili con l'agevolazione in questione. Anche se avesse rilevanza l'ammontare del reddito derivante dalle diverse fonti di reddito (come in alcune pronunce della
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