Corte di Giustizia di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 31/01/2023, n. 102
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La disposizione agevolativa ai fini ICI (prevista dagli artt. 9 e 2 del D.lgs. 504/92 e 58 D.lgs. 446/97), per i terreni individuati come edificabili ma su cui persista l'utilizzo agro-silvo-pastorale, ha come scopo quello di incentivare la coltivazione della terra, alleggerendo il carico tributario per quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, come già precisato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 87/2005. Pertanto, se il contribuente matura il trattamento pensionistico, circostanza non controversa nel caso esaminato, si esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura.
Sul provvedimento
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