Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 02/05/2024, n. 317

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La giurisprudenza di legittimità in ordine all'efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell' art. 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell' art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell' art. 214 c.p.c. , (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell' art. 215 c.p.c. , comma 1, n. 2 (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell' art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 02/05/2024, n. 317
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Numero : 317
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con sentenza n. 126 depositata il 26.04.2022 - la IIª sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti respingeva il ricorso presentato da D. avverso l'avviso di intimazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di 35.253,80 e notificata in data 27.2.2020. Il contribuente ha impugnato la pronuncia di primo grado richiamando, sostanzialmente, i motivi posti a base del ricorso di primo grado e sostanzialmente: 1) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE CARTELLA N. 0322011xxx

SUPPOSTAMENTE NOTIFICATA IN DATA

04.2.2011 Sul punto il ricorrente ha sollevato specifica contestazione eccependo che la pretesa riportata nella cartella n. 0322011xxx suppostamente notificata in data 04.02.2011 doveva, comunque, dichiararsi definitivamente prescritta e ciò anche ove fosse stata verificata la correttezza della notifica. V'è, infatti, che nel caso specifico la predetta pretesa si riferisce al diritto annuale della Camera di Commercio che si prescrive nel termine di 5 anni così come ormai pacificamente sancito e ribadito dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite. La resistente, sul punto e pur a fronte di specifico disconoscimento da parte del ricorrente ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c. , ha depositato unicamente l'originale di atto interruttivo del 2013 la cui notifica era stata rifiutata dal ricorrente. Di conseguenza la Corte Tributaria di primo grado ha errato nel confermare la bontà dell'intimazione impugnata in quanto, invece, almeno per questa posta la prescrizione doveva ritenersi più che maturata. V'è, infatti, che a fronte d'interruzione della prescrizione nel 2013, il credito si è definitivamente prescritto nel 2018. In ragione di quanto sopra ed in assenza di prova di ulteriore e successiva interruzione della prescrizione del credito sotteso alla cartella di cui sopra, l'intimazione oggi impugnata dovrà essere annullata quantomeno sul punto. 2) ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE n. 0322010

ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL

30.03.2010 e n. 0322010

ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL

18.08.2010;
Anche sul punto si rileva assenza di motivazione della sentenza impugnata. In particolare il ricorrente ha motivatamente eccepito l?applicabilità ai crediti di cui ci occupa del termine prescrizionale quinquennale invece che quello decennale come sostenuto da giurisprudenza anche di merito più attenta. 3)

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE INTERESSI E SANZIONI

Come già anticipato nel ricorso introduttivo il ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione e, comunque, la prescrizione relativa ad interessi e sanzioni che si prescrivono in 5 anni. A prescindere dal tributo/contributo dovuto, gli interessi, a norma dell' art. 2948 n. 4 cod. civ. , si prescrivono nel termine breve di cinque anni (cassazione n. 4704/2001), mentre, per la riscossione delle sanzioni l' art. 20, co. 3, D.lgs n. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni. È evidente, pertanto, che in assenza di prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione, la pretesa in ordine ad interessi e sanzioni andrà annullata! 4) ANNULLAMENTO DEI CARICHI IN RELAZIONE ALL' ART. 4 DEL D.L. 119/18 E DALL'ART. 4 C. 4 DEL DECRETO SOSTEGNI N. 41/2021 In subordine alle eccezioni sopra formulate non può non osservarsi che le cartelle n. 0322008xxx, n. 0322010xxx e n. 0322010xxx di cui oggi l'Agenzia delle Entrare - Riscossione ha avviato la riscossione esecutiva siano formate da plurimi SINGOLI carichi che, in gran parte, recano un importo complessivo della somma suppostamente dovuta inferiore ad € 1.000,00. V'è più che a seguito dell'introduzione dell'articolo 4, comma 4 del decreto Sostegni n. 41/2021 il limite di € 1.000,00 è stato innalzato ad € 5.000,00 compreso di interessi e sanzioni. L'Ente impositore ha già provveduto nelle more del procedimento ad annullare alcune delle cartelle sottese all'intimazione di cui ci occupa residuando (per quanto è possibile presumere in assenza di indicazioni documentali da parte dell'ente riscossore) unicamente il debito portato dalla cartella 0322010xxx oltre a quello riportato nella cartella 0322011xxx in quanto non rientrante nella moratoria de quo. Dalla verifica della predetta cartella si evidenzia che la quasi totalità dei "singoli" carichi all'interno della cartella 0322010xxx siano inferiori ad € 5.000,00. Di conseguenza anche la predetta cartella andrà annullata totalmente e/o parzialmente in ragione del recente arresto della Suprema Corte (sent. cass. 14.11.2019 n. 29653 ) nella quale gli ermellini hanno definitivamente statuito che al fine dell'annullamento delle cartelle sotto i mille euro (o € 5.000,00) non deve prendersi a riferimento il dato complessivo riportato in calce alla cartella quanto l'importo dei singoli ruoli affidati con la conseguenza che ove nelle stesse, come nel caso di specie, vi siano delle plurime pretese, dovrà verificarsi carico per carico se l'effettivo importo di ogni pretesa, comprensiva di interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 1.000,00 e/o € 5.000,00. La valutazione di cui sopra sarà ancora più cogente nell'auspicata eventualità di accoglimento dell'eccezione di prescrizione degli interessi e sanzioni sottesi. Ha chiesto pertanto la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese. Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare ha eccepito l' inammissibilità del ricorso e dell' odierno appello in quanto , come verificato e confermato dai giudici di Prime cure, tutte le cartelle risultano notificate e non impugnate nei termini perentori di legge. Riguardo al procedimento di notifica compiuto dal vettore privato Nexive, si ribadisce che, contrariamente a quanto affermato da controparte e come chiarito dalla Suprema Corte anche in sentenze successive alla Sentenza a Sezioni Unite n. 299/2020, la notifica delle cartelle di pagamento non rientra e non rientrava nella preclusione di legge in quanto esse non sono atti giudiziari ma, come da pacifica e costante giurisprudenza, sono atti amministrativi . Inoltre non risultano impugnate neppure le intimazioni di pagamento n. 0322012xxx, n. 03220129xxx, n. 03220129xxx e n. 0322012xxx notificate in data 17/01/2013 direttamente dal messo notificatore per rifiuto del destinatario ai sensi dell' art. 138 C.C. ;
e la intimazione di pagamento n. 0322017xxx notificata in data 06/10/2017 dal messo notificatore, stante la continua assenza di persone abilitate alla ricezione dell'atto nell'abitazione del destinatario, la notificazione è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell' articolo 140 c.p.c. , precedenti all'intimazione oggi contestata, che hanno avuto l'effetto di cristallizzare il debito fiscale in esse contenuto. Gli atti notificati, antecedentemente rispetto all'intimazione oggi opposta, recanti la medesima pretesa, non ignota al contribuente, denotano acquiescenza da parte dello stesso. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La causa è stata decisa all'udienza di discussione del 5.6.2023.

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