Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 25/08/2023, n. 2568

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 25/08/2023, n. 2568
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 2568
Data del deposito : 25 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso - reclamo ex art. 17-bis d. lgs. 546/92, notificato il 23.06.2020, la Banca Popolare di Sondrio impugnava parzialmente l'avviso di liquidazione in oggetto indicato, premesso che:

- il Tribunale di Sondrio con il decreto ingiuntivo n. 603/2019 aveva condannato la società xxxx srl (ora xxxx srl) e i signori xxxx e xxxx (quali fideiussori della xxxx in solido tra loro, al pagamento della somma di ? 2.947.974,26 oltre interessi come da domanda;

- nel decreto ingiuntivo venivano enunciate una fideiussione generica di ? 900.000,00 rilasciata con due atti separati dai citati fideiussori e una di ? 280.000,00 rilasciata con un unico atto dai predetti xxxx e xxxx;

- con l'atto impugnato l'Ufficio liquidava le imposte di registro in misura fissa di ? 1.400,00 (? 200 per l'ingiunzione di pagare alla banca ? 2.947.974,26 a titolo di restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi ed ? 1.200 per i sei rapporti di conto corrente accesi da xxxx srl) e in misura proporzionale di ? 2. 772,00 e di ? 10.400,00 liquidati, rispettivamente, sugli interessi moratori dovuti e per l'escussione delle garanzie fideiussorie per l'importo di ? 2.080.000,00;

tutto ciò premesso, essa eccepiva l'illegittimità parziale dell'avviso opposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986 perché l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto liquidare una sola imposta proporzionale sulla fideiussione di ? 900.000,00 e un'altra sola in misura fissa di ? 200,00 sulla fideiussione non contestuale.

Ritenuto infatti che, ai sensi dell'art. 6 tariffa parte 1 secondo comma DPR 131/1986, l'imposta di registro sulle fideiussioni enunciate doveva essere liquidata in euro 6.1 00,00, ossia con applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,5% sulla somma di ? 1.080.000,00 (? 900.000 + ? 280.000) e della sola imposta fissa di ? 200,00 sull'ulteriore fideiussione non contestuale di ? 900.000, chiedeva di dichiarare illegittimo l'atto opposto relativamente all'imposta di ? 4.300,00 chiesta dall'Ufficio, con la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

Si costituiva l'ufficio, contro deducendo che le due fideiussioni, rilasciate con atti separati dai sigg. xxxx e xxxx, costituivano garanzie individuali separate e distinte, come si poteva evincere dal decreto ingiuntivo, dall'esame delle fideiussioni e dal tenore del ricorso ove si riconosceva la loro allorquando la ricorrente chiedeva la tassazione in misura fissa di una di esse.

Con la gravata sentenza la CTP di Sondrio ha accolto integralmente il ricorso dell'istituto di credito, compensando le spese, sulla scorta del principio di diritto espresso, da ultimo, dalla S.C. con sentenza n. 976 del 18.01.2018 in base al quale, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa.

L'Ufficio ha impugnato da decisione, eccependo in via preliminare (per la prima volta) il difetto di rappresentanza dei vice direttori che avevano rilasciato la procura al difensore della contribuente e, nel merito, deducendo il vizio di motivazione sulla base delle medesime ragioni affermate in primo grado, e in particolare:

"L'art. 11 di ciascuna fideiussione prevede invece espressamente che la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente e che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito. Orbene, è più che evidente che ciascun garante abbia prestato, individualmente, garanzia per euro 900.000,00: se le fideiussioni fossero state rilasciate per euro 900.000,00 complessivi, non si spiegherebbe la ragione per cui il sig. xxxx avrebbe sottoscritto una prima fideiussione in data 14/3/2006 e la sig.ra xxxx ne avrebbe sottoscritta un'altra con atto separato ed in data successiva. Ma se ciò non fosse ancora chiaro, è sufficiente confrontare il contenuto delle due fideiussioni in parola con quello della fideiussione limitata all'importo di euro 280.000,00(all. 5), che guarda caso è stata rilasciata con un unico atto e reca entrambe le firme dei sigg.ri xxxx e xxxx nella stessa data. Posto che le parti sono le medesime, se anche le prime due fideiussioni fossero state contestuali, perché allora non procedere con un unico atto come avvenuto per la fideiussione di importo minore, correttamente tassata dall'ufficio in misura proporzionale una sola volta?"

BPS si è costituita depositando prova dei poteri ex tunc dei rappresentanti e, nel merito, ribadendo gli argomenti di fatto e di diritto dedotti fin dal reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato, questa volta con condanna dell'Ufficio alle spese del grado d'appello.

Superata la questione preliminare, a prescindere dalla ammissibilità della stessa dedotta per la prima volta in appello, in fatto va ribadito come risulti dagli atti che le due fideiussioni di euro 900.000, rilasciate da xxxx e xxxx sono state da loro prestate con lettere separate datate 14 e 15 marzo 2006, legate da vincolo di solidarietà passiva in relazione al medesimo rapporto debitorio ed enunciate nel decreto ingiuntivo 603/2019 del 27/09/2019 emesso dal Tribunale di Sondrio nei confronti della società xxxx srl, rese in assenza di accordo di esclusione o limitazione del regime interno di regresso tra cogaranti (art. 1954 c.c.).

In diritto, la corte richiama e condivide la giurisprudenza di legittimità già seguita dal giudice a quo, per la quale nel caso di fideiussioni prestate da più persone, per il medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in un unico decreto ingiuntivo, i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito ex art. 1946 c.c.;
e va sottoposto a tassazione solo uno degli atti di prestazione di garanzia.

Così va infatti interpretato l'art. 6 tariffa parte I secondo comma DPR 131/1986, il quale non richiede la contestualità della garanzia (e neppure la mera consapevolezza dei garanti).

Così ad esempio Sez. 5, Sentenza n. 10347 del 07/05/2007: "In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una "confideiussione", con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex art. 1946 cod. civ., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi dell'art. 43, primo comma, lett. f), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. medesimo. Tale ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà cumulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell'art. 1946 cod. civ., mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia (nella specie, non risultando né provata né dedotta l'esistenza di patti che escludevano o limitavano l'applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo)".

I fatti affermati dall'Ufficio per distinguere la fattispecie che ne occupa (l'indipendenza di ciascuna fideiussione, l'esistenza di altra fideiussione contestuale prestata dagli stessi soggetti, l'importo della garanzia in rapporto alla somma oggetto di condanna) sono del tutto irrilevanti in proposito.

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