Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 02/08/2024, n. 258
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente società SRL, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate rettificava, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il reddito d'impresa della srl per effetto del ricalcolo del test di operatività nell'ambito della disciplina delle società non operative. La CTP di Udine, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza n. 17412020.
Il giudice di primo grado ha negato la fondatezza del motivo di impugnazione della società ricorrente che chiedeva, ai fini del test di operatività, che fosse riconosciuta la natura di componente reddituale e non patrimoniale, della "rinuncia ai crediti da parte dei soci", crediti vantati nei confronti della società, ritenendo, al contrario, la natura di "apporto di patrimonio" dell'operazione, in ossequio al principio contabile OIC 28. La CTP, inoltre, ha escluso che la ricorrente avesse fornito Ia prova dell'esistenza delle situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla propria volontà, tali da rendere impossibile, nel triennio accertato, il conseguimento di un reddito e di un livello adeguato di ricavi.
La contribuente ricorre in appello per la riforma della sentenza richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, e deducendo i seguenti motivi d'appello:
1. La società SRL non era società utilizzata al fine esclusivo di realizzare una "mera gestione" del patrimonio dei soci e la stessa ricostruzione delle operazioni commerciali effettuate dalla società dalla sua nascita, citate dallo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento, escludono che la ricorrente sia una "società senza impresa";
l'importante esposizione debitoria della società nei confronti di istituto bancario era indicativa del fatto che il sistema di credito percepiva la società stessa come un vero operatore economico in grado di remunerare i finanziamenti erogatigli.
2. SRL si configura ai fini civilistici come micro impresa ai sensi dell'art. 2435-ter cod.civ., e per tale tipologia di società il reddito d'impresa si determina, ai sensi dell'art. 83 TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti in forza dei criteri stabiliti nel TUIR. Il comma I dell'art. 83 TUIR, per effetto della L. 24412007, stabilisce che il principio di derivazione rafforzata esclude i soggetti quali le micro-imprese. Ne consegue quindi che per la ricorrente, in ossequio all'art. 83 TUIR, si deve escludere l'applicazione del principio di derivazione rafforzata con conseguente determinazione del reddito ai fini fiscali in forza del principio di derivazione semplice, senza alcuna rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale eclassificazione adottati dai principi contabili, in particolare del principio contabile OIC 28, applicato dall'Agenzia delle Entrate e richiamato dalla CTR per affermare la "natura patrimoniale" della rinuncia al credito del socio, a scapito dell'applicazione dell'invocato, dalla ricorrente, art. 88 TUIR. Sul punto Ia sentenza impugnata non è motivata e non prende in minima considerazione la sentenza n.27/01/2013 del 18/0212013 della CTR di Trieste, sez. l, che trattando una fattispecie del tutto identica e riferita ad una srl immobiliare di proprietà del sig .Caio (socio unico della s.r.l.), riconosceva la natura di ricavo, esente ai sensi dell'art. 88 TUIR, alla rinuncia al credito da parte dei soci e la sua piena validità ai fini della determinazione del reddito minimo all'art. 30, c. 3 della L. 724/94. La norma fiscale applicabile nel triennio accertato, (art. 88, comma 4-bis, del DPR 917186), consentiva che la sopravvenienza attiva, e cioè il ricavo, generatasi a seguito e per effetto della rinuncia dei soci al credito, non concorresse alla formazione della base imponibile IRAP e IRES (ricavo esente), mentre determinasse il reddito minimo di cui all'art. 30 L.724194.
3. L'appellante deduce come la CTP in modo del tutto sommario e superficiale e invocando il "dato di comune esperienza" abbia ritenuto non accoglibile, in quanto generico e non provato, il richiamo alla crisi dell'attività immobiliare a sostegno delle difficoltà a