Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 1
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Testo completo
Il notaio omissis impugnava, dinanzi alla CTP di L'Aquila, l'avviso di liquidazione n. xxx emesso dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'atto registrato telematicamente in data xx/10/2020 al n. xx, con cui il predetto notaio aveva rogato l'atto "di assegnazione di alloggio ricostruito in sostituzione dell'originario demolito a seguito del sisma del 6 aprile 2009» con cui il Consorzio delle cooperative edilizie di L'Aquila provvedeva ad assegnare gli appartamenti di edilizia economica e popolare dal medesimo realizzato ad alcuni suoi soci. Con riferimento a tale atto il notaio aveva provveduto alla liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione delle altre imposte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DPR 601/73 e dell'art. 6bis, del D.L. 331/93, ritenendo operanti le agevolazioni fiscali per la prima casa. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo dell'autoliquidazione, aveva ritenuto errata l'applicazione dell'imposta fissa di registro e provvedeva, pertanto, a riliquidarla con l'aliquota del 2%, sull'imponibile pari al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 1, della tariffa Parte I, del DPR 26 aprile 1986, n. d.P.R. n. 131 del 1986. La CTP di L'aquila con la sentenza impugnata, n. 537/2021 depositata in data 08/10/2021, ha accolto il ricorso del notaio sostenendo che quella oggetto dell'avviso di liquidazione aveva natura di imposta complementare e non principale sicché non poteva essere richiesto in pagamento al notaio, tenuto al solo versamento, in realtà effettuato, dell'imposta fissa di 200,00 euro. Avverso tale statuizione propone appello l'Agenzia delle entrate deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 2, e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3 ter del d.lgs. n. 463 del 1997. Chiede, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza con