Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VIII, sentenza 03/05/2023, n. 547
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Testo completo
Il Comune di Bondeno, in data 18 luglio 2018 ha emesso avviso di accertamento per infedele dichiarazione e parziale versamento dell'IMU a saldo per l'anno 2013, con recupero di imposta, sanzioni e interessi, nei confronti del Sig. ZS..
Il Comune motiva l'avviso di accertamento contestando al contribuente di essere " . proprietari di terreno al 50% insieme al signor ZSt. (ndr: fratello), e non risulta effettuato il versamento IMU a saldo anno 2013. Ai sensi del D.L.133/2013 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola, erano esclusi dal versamento della rata a saldo IMU anno 2013. (Il sig. ZS.) non aveva i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa. In particolare il requisito oggettivo (possesso e conduzione diretta del fondo) non è presente in quanto i terreni sono stati affittati al comproprietario e la S. V. non risulta iscritta in camera di commercio per l'esercizio di un'attività agricola.
Seppure iscritto negli elenchi previdenziali non può qualificarsi coltivatore diretto e quindi titolare di un'impresa agricola. In materia di soggetti coadiuvanti nell'esercizio di attività agricola, si richiama l'ordinanza n. 11979/2017 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto non applicabile l'agevolazione IMU in favore di chi coadiuva il coltivatore diretto nella coltivazione del fondo. (vedi anche Cass. 10144/2010 e n. 4093/2015)."
In data 30 ottobre 2018, il Sig. ZS. presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, che con la Sentenza n. XXX/2019 accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento IMU, sostenendo che "Non può essere revocato in dubbio che l'odierno ricorrente riveste la qualifica di coltivatore diretto i cui requisiti sono attestati dall'iscrizione alla specifica gestione INPS "coltivatori diretti/coloni/mezzadri" (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo). La norma agevolativa sopra richiamata richiede, quale ulteriore requisito oggettivo, il possesso e la conduzione del fondo che, nel caso di specie, secondo l'interpretazione del Comune, sarebbe escluso posto che l'attività agricola è esercitata dal fratello St. sia pure in forma di impresa famigliare di cui il ricorrente è coadiutore. ." La definizione stessa di coltivatore diretto, come è dato riscontrare in tutta la normativa di settore, si basa sulla centralità attribuita al nucleo famigliare del coltivatore diretto, vale a dire di colui che gestisce e coltiva il fondo con il lavoro prevalente proprio e dei componenti della sua famiglia. La "modernizzazione" dell'attività agricola ha introdotto forme di collaborazione nella gestione del fondo agricolo tra comproprietari, tra cui la costituzione delle società agricole (società semplice), che non possono snaturare né l'attività agricola esercitata (che non diventa imprenditoriale solo perché esercitata in forma societari) né la figura professionale di coloro che coltivano il terreno.
Come chiarito dallo stesso MEF con nota del 23/6/2016 prot 20535/2016, in capo al famigliare coadiuvante dell'impresa agricola famigliare, che è anche comproprietario del fondo su cui è esercitata l'attività dell'impresa famigliare, deve riconoscersi il requisito oggettivo del "possesso e conduzione" del terreno agricolo: il collaboratore famigliare, infatti, comproprietario del terreno agricolo anche se affittato al titolare dell'impresa famigliare con cui collabora, continua a detenere il terreno stesso e a coltivarlo, seppure come collaboratore famigliare, posto che l'affitto/locazione non rientra tra gli atti costituitivi di diritti reali sul fondo. Sussiste anche il requisito soggettivo costituito dalla qualifica di coltivatore diretto come attestato dall'iscrizione agli elenchi contributivi INPS."
Appella il comune che eccepisce:
Invero, la CTP con la sentenza n. XXX/2019 non ha minimamente considerato che esiste una consolidata interpretazione restrittiva della Cassazione che nega l'agevolazione a soggetti diversi dal coltivatore diretto. Non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente Sig. ZS., è coadiuvante nell'azienda agricola