Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XI, sentenza 02/02/2024, n. 341

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XI, sentenza 02/02/2024, n. 341
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 341
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia in esame trae origine dall'impugnazione della cartella di pagamento mediante la quale l'ADER intimava al signor F il pagamento della somma complessiva di euro 2.998,41 a titolo di ripresa a tassazione per indetraibilità dall'imposta lorda Irpef per l'anno 2015 della somma di euro 2.529,00 per spese di ristrutturazione sostenute dal dante causa, società immobiliare LA PRIMA s.r.l. Al fine di inquadrare la fattispecie è opportuno ripercorrere i fatti salienti prodromici all'instaurarsi del giudizio.

In data 2.7.2016 il signor F ebbe a presentare, tramite il CAF, la propria dichiarazione 730/2016 relativa all'anno di imposta 2015 ove riportò in detrazione dall'imposta lorda Irpef la somma di € 2.529,00 per spese di ristrutturazione sostenute dal proprio dante causa LA PRIMA S.R.L., ai sensi di quanto previsto dall' art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 . In forza di contratto di acquisto del 3.3.2015 il Sig. F è infatti divenuto proprietario dell'immobile sito in P. (MI), Via G. n. 31 int. 10, censito catastalmente al foglio 24, mappale n. 532 e sub. 11, oggetto di "ristrutturazione edilizia" ex art. 64 della L.R. Lombarda 12/2005 . L'appartamento è stato infatti recuperato dal sottotetto dell'immobile preesistente in conformità al permesso di costruire n. /2011 del 22.12.2011, rilasciato alla Società LA PRIMA S.R.L., dante causa dell'odierno ricorrente.

Quindi, con l'intervento edilizio l'unità immobiliare è stata completamente recuperata dal sottotetto preesistente, previa realizzazione delle opere necessarie a garantire l'abitabilità dei relativi locali. In particolare, le falde e la linea di gronda del tetto hanno subìto delle modifiche onde "assicurare per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40", prescritta dall' art. 63 della citata L.R. 12/2005 . La dichiarazione dei redditi è stata oggetto di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate, che in esito comunicava il disconoscimento della detraibilità delle spese di ristrutturazione relative all'immobile acquistato.

A fronte di tale comunicazione, l'odierno ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di annullamento in autotutela fondata sul presupposto che la qualificazione - operata dall' art. 64 della L.R. 12/2005 - del recupero di sottotetto quale "ristrutturazione edilizia" avrebbe legittimato la detraibilità delle spese sostenute per l'intervento edilizio. In tale istanza il ricorrente chiariva di non avere ampliato la superficie dei locali, ma di aver solo modificato le altezze del tetto al mero fine di rispettare la disciplina urbanistico-edilizia di cui agli artt. 63 e 64 della L.R. 12/2005 in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti.

In data 13.6.2019 l'Amministrazione fiscale ha riscontrato la citata istanza chiarendo che "nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, 3 nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente;
conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una «nuova costruzione»". Dopo tale controllo formale del 2019, nel 2022 il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento impugnata in sede giurisdizionale. Ciò premesso, i primi Giudici hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza nel merito proposto dal contribuente, così statuendo "in definitiva, nel caso di specie, appare evidente l'illegittimità della pretesa erariale di qualificare il recupero del sottotetto dell'immobile di Via Gorizia n. 31 come "demolizione e

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