Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 23/02/2023, n. 730
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nxxxx Axxxx ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, di cui in epigrafe, in materia IRPEF per l'anno 2014, avente ad oggetto il disconoscimento del rimborso indicato nel modello 730 del 2018 presentato dal ricorrente e correlato alla ritenuta inapplicabilità dell'agevolazione fiscale ex Lege 238/2010 per i c.d.
contro
-esodati.
Nei motivi di ricorso, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio aveva disconosciuto il beneficio poiché il ricorrente non è tornato in Italia alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro ma ha proseguito di fatto la propria esperienza lavorativa col precedente datore dì lavoro (Cxxxx) cambiando solamente la sede di lavoro (da Londra a Milano).
Il ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 238/2010, sottolineando come, invece, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, sussiste il requisito per fruire dell'agevolazione, in quanto il rientro in Italia è avvenuto in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro fra il ricorrente e la società Cxxxx Gxxxx Mxxxx Lxxxx Succursale di Milano mentre il precedente rapporto di lavoro, retto da un contratto di lavoro inglese in essere dal 1 agosto 2003 al 30 giugno 2014, con la società di diritto inglese Sxxxx Bxxxx Ixxxx Lxxxx poi Cxxxx Gxxxx Mxxxx Lxxxx è cessato, a tutti gli effetti, in data 30 giugno 2014.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, si è costituito in giudizio esponendo che il ricorrente ha lavorato fino al 30 giugno 2014 per la società Cxxxx Gxxxx Mxxxx Lxxxx sede di Londra e dal 01 luglio 2014 è stato assunto dalla stessa società, con sede a Milano. Sicché, secondo l'Ufficio, vi sarebbe di fatto un unico rapporto di lavoro con mero cambio di sede.
La sentenza ha respinto il ricorso in quanto: Il ricorso è infondato e, come tale, non meritevole d'accoglimento per l'ordine di motivazioni di seguito evidenziate.
Osserva la Commissione che la ratio agevolativa di cui alla legge 238/2010 è rinvenibile in