Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 06/02/2023, n. 589

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In materia di imposte indirette, ed in particolare di imposta di registro, non sussiste un principio generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del proprio dante causa, debitore principale. In mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 752 e 1295 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 7768/2020, 22426/2014, 18451/16.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 06/02/2023, n. 589
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Numero : 589
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra R.L., come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Agenzia delle. Entrate Ufficio di Latina e la

GERIT

Spa, quale Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Latina, avverso la cartella esattoriale n.0572005.0001****.05/002, per il pagamento dell'importo di ? 21.720,60 a titolo di registro-trasferimento terreni, multe amin.sanz.trib.ind., imposte di bollo, ipotecarie, interessi, diritti catastali e spese di notificai a seguito delle sentenze della. C.T.P. n.786 e n.787 del 20.09.1999, depositate il .1.8.10,99 nonché della sentenza n.80/06101: del .25.10.01, depositata il 23.11.01.

La ricorrente fa presente che le citate sentenze sono state pronunciate nei confronti del padre R.A.. e del Sig. M. G., per cui la cartella suddetta si presume le sia stata notificata nella qualità di erede del. contribuente trasgressore. Pertanto, chiede la declaratoria di nullità dell'impugnata cartella, eccependo:

- la nullità della stessa, ai sensi del combinato disposto degli arti 477 c.p.c. e art. l (comma 2) del D.

Lgs.546/92, attesa la mancata notifica del titolo esecutivo;

- la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento, per indicazione errata degli importi, atteso il disposto dell'art..' 295 c,c., secondo cui l'obbligazione va divisa. tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, tenuto conto che. del pagamento dell'imposta di registro dovuta dal dante causa R. A. sono tenuti a rispondere anche gli altri eredi R. M. e R.. M.;

- la nullità do l'illegittimità della cartella di pagamento relativamente al preteso pagamento della sanzione amministrativa;

- difetto di motivazione, in quanto l'insieme di sigle ed abbreviazioni riportate per indicare le sentenze

poste a base della richiesta di pagamento, stante la sua evidente criticità, non consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria.

L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Latina si costituisce in giudizio con nota prot,9240/07 in data 09.02.2007 chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa di cui all'impugnata cartella di pagamento. Fa rilevare, in particolare, la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella, in quanto la stessa è stata preceduta dalla notifica (in data 17_01.1996) dell'avviso di liquidazione nei confronti di R.A. e di M. G. per il recupero delle imposte di registro, trascrizione e catasto, dovute su una scrittura privata di vendita datata 25.10.94, rinvenuta dalla Guardia di Finanza di

Terracina nel corso dì una verifica fiscale effettuata nei confronti di B. C., coniuge di M. G. Tale avviso di liquidazione è stato oggetto di ricorso da parte di entrambi i destinatari;
ricorsi respinti dalla C.T.P. in particolare, il ricorso di R. A. è stato respinto con sentenza n.786/01/99 del 20.09.99, depositata il 18.10.99, passata in giudicato. L'Ufficio precisa, inoltre, che l'iscrizione a ruolo é stata operata nei confronti di tutti gli eredi, e, quindi, anche nei confronti di R. M. e di R.M., stante la solidarietà tributaria passiva tra gli eredi ex art.36 del D.Lgs.346/90.

La sig.ra R. impugna la sentenza n.26/7/07 della CTP di Latina depositata il 20/07/2007 con il quale il ricorso veniva accolto limitatamente alle sanzioni e le spese compensate.

La sig.ra R. propone appello per i seguenti motivi:

1) Erronea interpretazione ed applicazione degli art. 26 DPR n.602/73, 60 DPR 600/73 e 477 cpc;

2) Erronea interpretazione ed applicazione degli art.1295 CC e 36 DLgs 346/90;

3) Mancata applicazione dell'art.7 c1 della L.212/2000 (statuto del contribuente) in relazione al difetto di motivazione della cartella di pagamento;

conclude chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese ed onorari.

L'Agenzia delle entrate di Latina controdeduce chiedendo la conferma del proprio operato ed il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate riscossione (già Equitalia Gerit spa) chiede la conferma del proprio operato con vittoria di spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva che l'appello è da accogliere parzialmente.

Il primo motivo è da respingere.

Il titolo esecutivo in materia tributaria è rappresentato dall'iscrizione a ruolo del credito, detta iscrizione è portata a conoscenza del contribuente attraverso la notifica della cartella di pagamento. Erra la ricorrente nel motivare l'illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica del titolo esecutivo quando proprio la cartella di pagamento ha la funzione di portare a conoscenza del debitore il titolo esecutivo cioè il credito tributario iscritto a ruolo.

Il secondo motivo è da accogliere.

L'appellante ritiene la sentenza illegittima in quanto non esisterebbe in materia di imposte di registro un principio generale che imponga la responsabilità solidale degli eredi nel debito tributario gravante sul proprio dante causa.

Con ordinanza n. 7768 del 9 aprile 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato come, in materia di imposte indirette ed in particolare di imposta di registro, non esiste alcun principio di ordine generale che imponga la solidarietà tributaria tra gli eredi del debitore principale. Come già più volte chiarito dalla Corte stessa (cfr. Cass. n. 22426 del 2014;
Cass.n. 18451 del 16), infatti, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c.

Il terzo motivo è da respingere.

Il vizio di motivazione dell'atto è lamentato in termini del tutto indeterminati e senza allegare e specificatamente provare quale sia stato il pregiudizio in concreto arrecato al diritto di difesa (cfr. SU, 11722 del 14.5.2010) non sussiste in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578031;
cfm., Sez. 5, Sentenza n. 22841 del 10/11/2010, Rv. 614742).

La corte accoglie l'appello nella parte che impone la responsabilità solidale degli eredi per l'imposta di registro respinge per il resto, invia all'Agenzia delle Entrate per il calcolo dell'imposta di competenza dell'appellante.

In parziale accoglimento del ricorso le spese sono compensate.

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