Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 05/08/2024, n. 264

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 05/08/2024, n. 264
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Numero : 264
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11.05.2021 la società S.p.A. proponeva ricorso avverso il "silenzio rifiuto" relativo all'istanza di rimborso presentata all'Ufficio delle Dogane di Pordenone in data 1° febbraio 2021, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, deducendone il versamento all'Erario dal 01.01.2010 al 31.12.2011, in forza di un contratto di fornitura stipulato con il venditore S.p.A.

La società qualificandosi consumatore finale di energia elettrica, affermava essere stato traslato l'onere gravante sul proprio fornitore S.p.A. (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 504/1995, di seguito TUA) corrispondente al versamento dell'addizionale provinciale versata all'Erario ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, per un importo complessivo di € 18.661,80, in virtù di contrasto di tale tributo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, per l'assenza del requisito di apposite "finalità specifiche" sottese all'applicazione dell'imposta.

La società, a sostegno della propria legittimazione ad agire, invocava recenti pronunce nelle quali la Suprema Corte aveva affermato la possibilità per il consumatore finale, a cui fossero state indebitamente addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di poter "eccezionalmente" chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria (in deroga alla regola generale della possibilità di azione solo nei confronti del proprio fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito) "nei casi in cui l'azione civilistica nei confronti del fornitore si rilevi impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trovi il fornitore come accade, ad esempio, nell'ipotesi di insolvenza o fallimento". Si individuava l'asserita difficoltà nella circostanza che il fornitore S.p.A., al quale la ricorrente aveva avanzato istanza di restituzione dell'addizionale con diffida del 29.05.2020, era stato sottoposto a decorrere dal 13.09.2012 a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, conclusasi con decreto di omologazione del Tribunale di Asti del 24 giugno 2014 dep. il 2 luglio 2014. L'Ufficio delle Dogane di Pordenone, costituendosi tempestivamente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, nonché la conferma della legittimità e fondatezza dell'operato dell'Ufficio, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, anche straordinaria, della ricorrente e per decorso del termine di decadenza della richiesta di rimborso, ferma restando l'infondatezza nel merito

Con sentenza n. 18/2022 pronunciata il 16.12.2021 e depositata il 14.01.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone rigettava il ricorso proposto dalla società S.p.A, condannandola alla rifusione delle spese processuali a favore dell'Ufficio delle Dogane di Pordenone. Specificamente, constatato che le forniture di energia elettrica erano risalenti al periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011 e che la società S.p.A. era stata sottoposta dal 13 settembre 2012 a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (fatti pacifici nel presente giudizio), il Giudice di prime cure rilevava che "solo mediante comunicazione datata 22 maggio 2020 (inviata nel contempo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) S.p.A. aveva formulato nei confronti di S.p.A. una richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa in relazione alle suddette forniture di energia elettrica". Evidenziava il Collegio, che "il meccanismo dell'accisa si caratterizza per l'esistenza di due distinti rapporti giuridici: quello contrattuale tra fornitore e consumatore e quello tributario tra fornitore ed amministrazione finanziaria, che vede il primo obbligato, in qualità di soggetto passivo, al versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul consumatore finale;
ad essi corrispondono due azioni distinte: una civilistica di ripetizione di indebito, esperibile dal consumatore avanti al giudice ordinario nei confronti del fornitore, ed un'altra di natura tributaria, riservata al soggetto passivo dell'imposta e finalizzata al rimborso della stessa. Il medesimo schema trova poi applicazione anche rispetto alle imposte addizionali, in forza del previgente art. 6, comma 3, d.l. 511/1988".

Avverso detta pronuncia ha proposto appello la Società Contribuente concludendo per la riforma della sentenza con vittoria di spese di lite.

Resite l'Ufficio appellato concludendo per il rigetto dell'appello e rifusione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della Società Contribuente è fondato.

Osserva la Corte che secondo il diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente dallo Stato membro, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (CGUE, 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile + 1, C-316/22, punto 29;
CGUE, 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss, C-94/10, punto 20). Parimenti, in assenza di una disciplina armonizzata in tema di rimborso di imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali debba essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso dell'onere economico sopportato dal consumatore finale (CGUE, C-316/22, cit., punto 33;
CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, punto 37), purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di effettività (CGUE, 11 aprile 2024, Eventmedia Soluciones, C-173/23, punti 31, 32 e ss.;
CGUE, 17 giugno 2004, Recheio - Cash & Carry, C-30/02, punto 17;
CGUE, 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, punto 17). Al riguardo, rilevanza decisiva ha assunto, nella vertenza, la questione dell'impossibilità ovvero della

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