Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 20/03/2024, n. 1111

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 20/03/2024, n. 1111
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Numero : 1111
Data del deposito : 20 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società "XXXX S.r.l." in persona del rappresentante legale pro tempore sig. XXXXXX XX XXXXX, rappresentata e difesa in giudizio dal dott. XXXX XXXXXXXXX, domiciliata presso il di lui studio in XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXX, giusta delega in atti, con ricorso in appello tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e Equitalia Sud S.p.a.) e all'Agenzia delle Entrate di XXXXXXX impugna, per la riforma, la sentenza della C.T.P. di Taranto, sez. III, n. 333 del 2.12.2016 e depositata il 31.1.2017 .

L'appello attiene al rigetto del ricorso introduttivo della menzionata società avverso la cartella di pagamento n, 106XXXXXXXXXXXXXXXXX notificata il 20.11.2015, relativa a all'IRAP 2012 a seguito di controllo automatizzato ex art 36bis DPR 600/1973 , con riferimento al Modello IRAP/2013, presentato per il periodo di imposta 2012.

La Società appellante impugna la sentenza dei Giudici di prime cure per i seguenti motivi.

violazione dell' art. 112 del c.p.c. ;

nullità e irritualità della costituzione in giudizio dell'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.;

illegittimità della notifica, a mezzo pec, dell'originario atto impugnato;

in relazione al difetto di motivazione: violazione degli artt. 3 della L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000 ;

omessa instaurazione del contraddittorio;

in relazione alla sottoscrizione del ruolo e della cartella: violazione dell'art. 21septies della L. 241/1990 e dell'art. 12 DPR 6002/1973 ;

lo stato di necessità e l'esimente di cui all' art. 6, comma V, del d.lgs. 472/1997 ;

calcolo degli interessi;

errato computo delle sanzioni e la loro immotivazione.

Conclude, in via preliminare, principale e nel merito per la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di nullità della cartella originariamente notificata;
in via subordinata per la riduzione massima delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, con vittoria di spese ed onorari, per tutti i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.

L'Agenzia delle Entrate di XXXXXXX si è costituita in giudizio depositando il 18.10.2017 controdeduzioni, eccependo su tutto quanto dedotto dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'appello, per la conferma della sentenza gravata e per la dichiarazione di legittimità della cartella impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresentata e difesa dall'avv. XXXXXX XXXXXXX, domiciliata presso il di lei studio in XXXXXXX XXXXXX, via XXXXXXX XXXXX n. X/X, come da mandato in atti, con controdeduzioni depositate il 30.10.2017 si è costituita in giudizio eccependo quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Con Ordinanza collegiale n. 416/28//2023 del 14.3.2023, il Collegio, come da istanza di parte, ha disposto la sospensione della controversia sino al 10.7.2023, ex art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 .

All'udienza del 26.2.2024 il Collegio ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva:

che ai sensi dell' art. 1, commi 194 e 195, della legge 197/2022 come modificati dall' art. 20, comma 1, lett. a e b), del d.l. n. 34/2023 , convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. In caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, entro il medesimo termine;

che l'art. 1, comma 197, citato, come modificato dall' art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34/2023 , convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , prevede l'onere del contribuente di depositare entro il 10.10.2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

che il successivo comma 198 prevede, altresì, che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata in caso di pagamento rateale del dovuto, ex art. 1, co. 197 cit., il processo va dichiarato estinto;

che la Società appellante non ha depositato, entro il 10.10.2023 presso la Segreteria di questa Corte, copia del versamento degli importi dovuti o della prima rata nel caso di versamento rateale.

Pertanto, la definizione agevolata della lite tributaria de qua non si è perfezionata ex art. 1, comma 197 della legge 29/12/2022 n. 197 .

Ne consegue la prosecuzione del giudizio.

L'appello proposto dalla società "XXXX S.r.l." è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo di appello, la Società appellante censura la sentenza di primo grado per violazione dell' art. 112 del c.p.c.

Sostiene che la CT ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di merito riferite a: omessa sottoscrizione della busta di trasporto, omessa apposizione della firma digitale della cartella e sull'omessa attestazione di conformità all'originale della cartella.

Il motivo è infondato.

Il Collegio è fermo nel ritenere che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191/2017;
Cass. n. 10012/2021;

Cass. n. 36080/2021).

Dalla motivazione della sentenza impugnata ove si rileva "...In pratica in presenza di una ricevuta di consegna generata dal sistema il contribuente acquisisce la prova della regolarità e della procedura seguita, del resto i destinatari del regolamento sono i soggetti del servizio di posta elettronica certificata -articolo 2- mentre il controllo del contribuente sulla regolarità della procedura è attestato dal documento di consegna che ne attesta la validità formale.

Anche sotto tale profilo deve essere respinta l'eccezione sollevata così come quella sulla mancanza di conformità della cartella." è indubbio che la decisione abbia comportato una statuizione implicita di rigetto sul punto di cui al motivo di appello.

Denuncia ancora la Società appellante l'illegittimità della notifica, a mezzo pec, dell'originario atto impugnato.

Ritiene errata la decisone del Giudice di prime cure sul punto in quanto il rinvio all' art. 156 del Codice di procedura Civile , nella parte in cui prevede che "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (3° comma)", è del tutto inconferente, in quanto, la contribuente, ha contestato la rispondenza del documento notificato al modello legale, predeterminato dalla legge, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia giunto nella sua conoscenza giuridica.

Talché, anche a fronte della ricezione della cartella di pagamento, la stessa, per le sue carenze strutturali, risulta del tutto inidonea a spiegare la propria efficacia giuridica e, dunque, ad integrare, trattandosi di un atto recettizio (quali sono gli atti tributari), il perfezionamento del procedimento di notificazione.

Rappresenta che, a riprova dell'erroneità della sentenza sul punto, che proprio lo stesso art.156 del C.p.c. esclude l'invocata sanatoria, ogniqualvolta, come nel caso di specie, "[ ... ] l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (2° comma)".

Eccepisce l'Agenzia Entrate-Riscossione che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al DPR 68/2005 a mezzo pec, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, così come previsto dall' art. 26, comma II, del DPR n. 602/73 . Nel caso di specie, evidenzia che, l'atto oggetto di impugnazione risulta essere stato notificato a mezzo pec in modo rituale in conformità agli artt. 5 e 6 del D. P.R. 68/2005 , ai sensi del quale il mittente inoltra il messaggio di posta da notificare al proprio gestore di posta elettronica certificata (provider) che gliene rilascia ricevuta di ricezione mediante messaggio di posta elettronica certificata sottoscritto con firma digitale da parte del provider medesimo. Il gestore include il messaggio del mittente in un proprio messaggio sottoscritto dallo stesso gestore digitalmente (c.d. busta chiusa di trasmissione).

Il motivo è infondato.

Per il Collegio la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata alla Società appellante come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna del 20.11.2015, depositata in atti.

Infatti, la "ricevuta di avvenuta consegna" (r.a.c.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 c.c. , di ricezione della notifica della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa. (Cass. n. 39141/2021). Irregolarità pregiudizievoli che, nella fattispecie, non risultano rappresentate.

Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, è stato osservato che: "La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. , atteso l'espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 , alle norme sulle notificazioni del codice di rito." ( Cass. 13/01/2016, n. 384 ;
conf.: n. 4018/2007 , n. 2272/2011 ).

"La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi