Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 29/01/2024, n. 128
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata concerne il procedimento promosso con ricorso in primo grado contro un avviso di accertamento ai fini ires, iva irap e relative sanzioni per l'anno 2015.
Secondo l'Ufficio la contribuente, un'associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2013 dopo che il precedente analogo ente era stato cancellato dall'anagrafe unica delle onlus, sarebbe decaduta dal beneficio dell'applicazione del regime agevolato previsto dalla legge 398/91, in particolare considerando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e iva, la mancata presentazione del modello EAS, l'omessa compilazione e trasmissione del quadro VO relativo all'esercizio dell'opzione per usufruire dei benefici di cui alla legge suddetta;
per tale motivo veniva ricostruita la posizione reddituale della società, considerata la sussistenza di un'asserita attività di impresa, o la riconducibilità alla stessa (anche richiamando la regolamentazione della somministrazione di alimenti e bevande in relazione alle affermazioni della parte in ordine alla natura dell'attività svolta, e considerando imponibili gli importi relativi a ricavi "istituzionali"), venivano recuperate le imposte ed irrogate le relative sanzioni.
Nel ricorso in primo grado parte contribuente sottolineava che l'attività svolta dalla stessa e dalla precedente O.N.L.U.S. sarebbe consistita nella raccolta pubblica di fondi, attraverso i servizi di un chiosco e una lotteria, in occasione della "Festa della XX", una manifestazione annualmente organizzata in un paese della provincia di Verona in concomitanza con la festività di ferragosto, che i fondi sarebbero stati destinati ad attività di sostegno di popolazioni, in stato di necessità, italiane e straniere, e ad aiuti per attività culturali e sociali, che l'attività di raccolta fondi sarebbe avvenuta in via occasionale, non professionale, fondata sull'aiuto di volontari impegnati nel campo del sociale, che l'associazione, in buona fede, non pensando di svolgere attività d'impresa, non avrebbe provveduto ad effettuare gli adempimenti formali previsti per i soggetti che esercitano attività di impresa, che, per motivi di opportunità considerati gli importi e la situazione, sarebbero state definite le sanzioni, ed esponeva i seguenti motivi di impugnazione dell'atto impositivo:
- Illegittimità e nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre che del legittimo affidamento ex art. 97 Cost..
- Nullità dell'atto per violazione dell'art. 3, Legge 241/90, dell'art. 42 del D.P.R. 600/73, nonché dell'art. 7, L. 212/2000;
violazione del diritto di difesa.
- Illegittimità della pretesa per violazione e falsa applicazione dell'art. 143, co. 3 lett. a) del TUIR sulla raccolta pubblica di fondi;
violazione dell'art. 2082 c.c. in tema di impresa;
violazione norme statutarie.
- Illegittimità e nullità dell'atto impugnato per falsa rappresentazione della realtà e infondatezza della pretesa con riferimento alla presunzione di attività di impresa esercitata dalla associazione di promozione sociale. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, co.1, lett. c DPR 917/86, art. 4, comma 2, punto 2, DPR 633/72. Violazione dei principi di imparzialità e giustizia sostanziale.
- Infondatezza dell'atto impugnato con riferimento alla mancata opzione per la legge n. 398/1991 e al mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
- Illegittimità ed Infondatezza dei recuperi IVA.
- Infondatezza dei recuperi ai fini IRAP per mancanza di presupposto.
- Nullità dell'atto di accertamento impugnato per violazione del principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., della uguaglianza, ragionevolezza e della proporzionalità, artt. 3 e 97 Cost.
Era proposta anche istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
L'Ufficio era costituito in primo grado per opporsi ai motivi svolti da parte contribuente ed insistere nella pretesa fiscale.
La CTP, con la decisione impugnata, richiamando l'art. 143 tuir, ha accolto il ricorso, compensando le spese.
L'Ufficio ha proposto appello, riepilogando i fatti ed esponendo i seguenti motivi di impugnazione della sentenza:
- Violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 143, comma 1, lett. a) TUIR nel punto in cui i primi giudici negano l'avvenuta mancata dimostrazione dei requisiti necessari e, per ciò stesso, violazione di legge dell'art. 148, comma 3, TUIR per la mancata applicazione. Secondo l'appellante la dimostrazione della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 143 tuir, da parte di chi assume di poter godere delle agevolazioni previste, deve essere chiara e facilmente dimostrabile attraverso l'esatto adempimento contabile - amministrativo di esigua ma sostanziale documentazione, e non potrebbe assumersi, come
sostanzialmente ritenuto dai primi giudici, che i detti requisiti siano ipoteticamente esistenti e presumibilmente adempiuti. E' richiamato anche l'art. 20 D.P.R. 600/73 in merito all'obbligo di rendicontazione. L'ente in questione non avrebbe provveduto a redigere i rendiconti e non avrebbe fornito la documentazione attestante la tracciabilità delle erogazioni effettuate a favore degli enti beneficiari. L'appellante ribadisce come, dalle informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria, sarebbe emerso che l'Associazione in parola non avrebbe mai optato per il regime fiscale agevolato disciplinato dalla Legge n. 398/1991, non avrebbe mai presentato dichiarazioni dei redditi, non avrebbe effettuato versamenti d'imposta per l'anno 2015, non avrebbe presentato il modello EAS. L'Ufficio riporta le tabelle dei calcoli e dei rilievi formulati nell'accertamento e sostiene che l'appellata avrebbe esercitato una attività commerciale di vendita al pubblico e non sarebbe stata in grado di documentare nulla di ciò che sarebbe necessario al proprio inserimento nell'alveo non soltanto delle stringenti attività solidaristiche delle Onlus, ma anche soltanto delle più ampie attività di promozione sociale. L'Ufficio rileva come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbe esclusa dalla