Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. VIII, sentenza 15/09/2023, n. 2726
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avvisi di accertamento n. 36 e 37 per l'anno 2020, xxxx concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di Pavia, chiedeva alla xxxx esercente l'attività di vigilanza privata il pagamento, comprensivo di sanzioni e interessi, dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'esposizione di scritte pubblicitarie apposte sui veicoli della società stessa, dell'importo complessivo di ? 1.153,00.
La società destinataria ricorreva avverso i predetti avvisi sulla base dei seguenti motivi:
- nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento per errore sul presupposto di fatto, con riguardo alla funzione istituzionale (e non pubblicitaria) dei contrassegni distintivi dei veicoli di servizio di parte della ricorrente;
- nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento per errore sul presupposto di fatto, con riguardo all'esenzione dal versamento dell'imposta sulla pubblicità per i veicoli istituzionali della ricorrente.
La xxxx si costituiva insistendo nella correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP di Pavia ha accolto il ricorso sulla base dell'assenza del presupposto di fatto dell'imposta sulla pubblicità poiché l'apposizione dei contrassegni sugli autoveicoli non è dipesa da una scelta volontaria della società ricorrente bensì è imposta dalla legge in ragione dello svolgimento dell'attività di vigilanza della medesima.
I Giudici di primo grado liquidavano le spese