Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 18/12/2023, n. 3713
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato/inviato il 10/12/19, con servizio telematico, la Congregazione xxxx di San xxxx Axxxx in persona del legale rappresentante pro tempore Txxxx Rxxxx Cxxxx Pxxxx rappresentata e difesa dall'avv. Fxxxx Pxxxx e dr. Gxxxx Bxxxx ha impugnato l'avviso di accertamento n. xxxx/2019 emesso dalla DP I di Milano, per IRES anno d'imposta 2014.
Con l'avviso de quo, l'ufficio a seguito di PVC n. 1592/2018 contestava ai fini IRES, per l'anno 2014, l'indebito ricorso al regime agevolativo previsto dall'art 6 comma 1 DPR 601/1973, il quale prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 del citato art., in quanto, pur sussistendo il requisito "soggettivo" contestava la sussistenza dell'altro indispensabile requisito quello "oggettivo". In sede di verifica, è stata posta l'attenzione sull'attività effettivamente svolta dalla Congregazione ricorrente, riscontrando che nell'anno in esame 2014, ha svolto: a) attività didattica nelle sedi di xxxx e xxxx h) attività ricettiva all'interno delle "case" in cui è organizzata la Congregazione.
Per l'ufficio, l'attività didattica svolta nelle sedi di xxxx e xxxx e quella ricettiva devono essere oggettivamente inquadrate tra "le attività diverse da quelle di religione o di culto "di cui all'art 16 lett. b) L.222/1985, generatrici di reddito d'impresa di cui al rigo RN 6 Mod. Unico 2015.
Ritiene ancora l'ufficio, che nel caso in esame, il requisito oggettivo deve ritenersi inesistente, in quanto le attività oggettivamente svolte risultano "commerciale", le attività, non possono considerarsi né marginale né strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Per come motivato nell'avviso di accertamento, tenuto conto che la ricorrente ha indicato al quadro RN rigo RN16 un importo di ?. 1.217.730,00, si è determinato un rapporto di commercialità pari al 93,05%, un reddito imponibile di C 1.133.097,76, ed una maggiore imposta IRES di C 155.801,00 oltre a sanzioni e interessi.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato motivi di violazione di legge.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: "Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue. I motivi esposti dall'ufficio a sostegno dell'accertamento e relativa pretesa tributaria, risultano fragili e non assistiti da precise norme di legge, il solo riferimento all'art.6 DPR 601/73 risulta insufficiente alla fattispecie.
In sintesi, come risulta dai motivi dell'avviso di accertamento, (che si riportano) in data 30 novembre è stato notificato un PVC alla Congregazione ricorrente, "per il solo anno 2014" (il PVC non è prodotto in atti).
Con l'avviso impugnato l'ufficio contestava alla Congregazione- ricorrente "l'indebito ricorso al regime agevolativo previsto dall'art 6, comma 1 DPR 601/1973 il quale prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (comma 2);
dei seguenti soggetti, a condizione che abbiano personalità giuridica:
a) enti i e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazione storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi di case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
I verificatori in sede di verifica hanno indagato circa il possesso dei requisiti previsti dal citato art.6 DPR 601/73, riscontrando quanto segue:
La Congregazione xxxx xxxx di S. xxxx A S. xxxx si configura quale "ente ecclesiastico" dotato di personalità giuridica, "in possesso del requisito soggettivo di accesso al regime agevolativo di cui al citato art 6 DPR 601/1973", in quanto normativamente equiparato agli "enti aventi fini di beneficienza e di istruzione" ricompresi nel citato art 6 lett.c). Per quanto concerne, invece la sussistenza dell'altrettanto indispensabile requisito oggettivo, in conformità alle disposizioni recate alla risoluzionedell'Agenzia delle Entrate n. 91/2005, i verificatori hanno concentrato l'analisi sull'attività effettivamente svolta dalla Congregazione ...in linea con le disposizioni previste dalla Circolare n. 124/E/1998, par. 1,2 Minist. Finanze riscontrando che la verificata nell'anno 2014, ha svolto:
- attività scolastica, nelle sedi di xxxx via xxxx e via xxxx e xxxx
- attività ricettiva, articolata nelle "Case" di xxxx xxxx xxxx xxxx S. xxxx xxxx xxxx
S. xxxx xxxx
- attività di godimento di beni patrimoniali propri.
L'attività scolastica e l'attività ricettiva, rientranti tra quelle indicate dalla lett. b) dell'art. 16, I. 222/1985, sono state correttamente qualificate dall'Ente come "attività commerciali", i cui redditi di impresa sono confluiti nel quadro RG del Modello Unico 2015.
È di tutta evidenza che, l'ufficio, per contestare il mancato requisito "oggettivo" si basa su due Circolari dell'A.F.
Osserva il collegio che, "La circolare non può avere portata generale" trattandosi solo di interpretazione e/ o chiarimenti. "in virtù della quale l'Amministrazione Finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute di fronte alle norme tributarie trovandosi su un piano di parità- Amministrazione e Contribuente. La c.d. interpretazione Ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte di diritto, gliatti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge".(cass. sent. n° 5137/14, in motiv).
La ricorrente nella prima censura ha eccepito la illegittimità dell'atto, per sussistenza in capo alla congregazione dell'unico requisito richiesto dalla norma in esame, ossia il requisito soggettivo. Sottolinea e documenta che la Congregazione xxxx xxxx di xxxx xxxx a xxxx è un enteecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto nel Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. xxxx (doc. n. 2) e, per tale sua natura, rientra tra gli enti non commerciali di cui all'articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Il carisma fondante della Congregazione, motivo per il quale la medesima 6 stata eretta ai fini canonici conprovvedimento del 20 novembre 1907 e poi riconosciuta ai fini