Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/12/2023, n. 808

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L'atto di donazione/liberalità si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti e, in caso di bonifico bancario, l'accettazione coincide col momento dell'accredito sul conto del donatario, qualora questi non lo rifiuti prontamente restituendolo al donante. Da quel momento, l'atto di liberalità realizza la dazione reale con la consegna del bene-denaro che, da lì in poi, può considerarsi "esistente" in Italia.
Nel caso di specie, quando la successione è stata aperta, i beni donati nel periodo precedente erano, quindi, esistenti nello Stato, in quanto acquisiti al patrimonio del donatario e da questi non rifiutati prima, cosicché, si è configurato il presupposto impositivo previsto dal predetto art. 2 del D.Lgs. 346/1990, anche qualora lo stesso articolo sia ritenuto applicabile in combinato disposto dagli artt. 5556 dello stesso Decreto.

Riferimenti normativi: artt. 2, 55 e 56 D. Lgs. 346/1990.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/12/2023, n. 808
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 808
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CONCLUSIONI PER LE PARTI:

Appellante Contribuente:

in via principale annullare e/o dichiarare nulli e/o inesistenti e/o privi di ogni efficacia giuridica gli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazioni delle sanzioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.p.R. 26 aprile 1986 n. 131 n. 2020/ORA00001 anno d'imposta 2009, n. 2020/ORA00002 anno d'imposta 2010, n. 2020/ ORA00003 anno d'imposta 2011, n. 2020/ORA00004 anno d'imposta 2012, n. 2020/ORA00005 anno d'imposta 2013, n. 2020/ORA00006 anno d'imposta 2014, n. 2020/ORA00007 anno d'imposta 2015, n. 2020/ORA00008 anno d'imposta 2016 e n. 2020/ORA00009 anno d'imposta 2017, dichiarando comunque non dovute le somme con essi intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;

( ii ) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale, rideterminare, secondo quanto documentalmente esposto, l'ammontare delle liberalità indirette nel minor importo di Euro 447.852,15;

( iii ) sempre in via subordinata condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per effetto dell'applicazione del principio della soccombenza, l'Amministrazione alla refusione delle spese [ivi compreso il Contributo Unificato Tributario assolto], competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre C.p.d.c. ed Iva come per legge.

Appellato Ufficio:

Piaccia a Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis reiectis: 1) respingere l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato le sanzioni irrogate negli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni;
3) in conseguenza di quanto sopra, confermare integralmente gli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni impugnati. Vinte le spese di entrambi i gradi del processo, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ex art. 15, comma 2- septies, D.Lgs. n. 546 del 1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sintesi del precedente grado di giudizio.

In data 05/02/2020 l'Ufficio notificava al Contribuente nove avvisi di liquidazione (contrassegnati con i numeri 2020/ORA00001 - 2020/ORA00002 2020/ORA00003 - 2020/ORA00004 - 2020/ORA00005- 2020/ ORA00006 2020/ORA00007 2020/ORA00008 e 2020/ORA00009) tramite i quali, ai sensi dell'articolo 56 bis del dlgs 346/1990, sottoponeva ad imposta di donazione le liberalità indirette costituite dai bonifici bancari effettuati dal signor P (padre del contribuente) a favore del signor F (attuale ricorrente), a partire dall'anno d'imposta 2009 fino al 2017, con irrogazione della relativa sanzione.

La CTP di Genova, con la sentenza appellata, accoglieva parzialmente il ricorso nel punto avente ad

oggetto le sanzioni e respingeva tutti gli altri, con conseguente annullamento parziale degli avvisi impugnati e compensazione totale delle spese.

Il presente grado di giudizio.

Avverso la sentenza (non notificata), propone appello il Contribuente con atto tempestivamente notificato e depositato a cui sono seguite memorie illustrative.

Si costituisce l'Agenzia con controdeduzioni e appello incidentale chiedendo la parziale riforma della pronuncia nella parte in cui i primi giudici hanno annullato le sanzioni irrogate negli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni.

È richiesta la discussione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa il primo punto (territorialità)

È pacifico in causa e documentalmente provato che il padre donante, P, fino al decesso avvenuto il 18/01/2018, era cittadino italiano, residente in Marocco dal 1986, paese extracomunitario, e che il trasferimento di denaro al figlio donatario, F, cittadino italiano residente in Italia (Genova) era avvenute negli anni precedenti al 2017, tramite numerosi bonifici esteri tratti dal conto del padre (presso la "Dar El Bancha" di Marakesh) a quello del figlio (presso Banca italiana) , per un complessivo importo di ? 1.037.642,63.

Le movimentazioni di denaro sono emerse in occasione della successione con asse ereditario dichiarato di oltre ? 6.000.000,00.

Non è contestata la natura liberale dell'attribuzione, assimilabile alle liberalità indirette, ossia a quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche, anche senza tradursi in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione

Assume il Contribuente che in applicazione dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, i bonifici provenienti dal Marocco non costituirebbero "beni esistenti in Italia" ed in quanto tali sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta di donazione.

L'art. 2 del D.Lgs 346/1990 dispone: che sono soggetti a registrazione, tra l'altro: "a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
omissis .;
d) gli atti formati all'estero . che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato…"

L'art. 55, comma 1 bis, dispone: "Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. "

L'art. 56 bis applicabile ratione temporis (introdotto dall'art. 69, comma 1, lett. p. della L. 21.11.2000 n. 342) dispone: "1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;

b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire".

Secondo il Contribuente, pertanto, ai fini dell'imposta sulle donazioni dovrebbero essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (articolo 2, comma 1, del TUS) ovvero, nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano "esistenti" nel territorio dello Stato.

Quindi - sempre secondo il Contribuente - ai fini della verifica del requisito territoriale, che costituisce uno dei presupposti al cui verificarsi è inscindibilmente collegato il sorgere della relativa obbligazione tributaria, la suddetta disposizione di legge disporrebbe pertanto un "doppio binario": 1) - se il defunto o il donante era residente in Italia al momento rispettivamente della morte o della donazione, l'imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione a tutti i beni oggetto di successione/donazione, anche se si trovano all'estero [tassazione in base al world-wide principle);
2) - se invece il defunto o il donante non era residente in Italia al momento della morte o

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