Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 09/09/2024, n. 617

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Ai fini dell'opzione per il beneficio della "cedolare secca" assumono rilevanza esclusivamente l'oggettiva destinazione del bene (uso abitativo) e la qualità soggettiva del locatore (privato e non impresa), a nulla rilevando le qualità soggettive del conduttore. In presenza di tali requisiti, il regime della "cedolare secca" risulta applicabile anche nel caso in cui il conduttore sia una società commerciale, con conseguente illegittimità dell'imposta di registro pretesa dall'Ufficio.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 09/09/2024, n. 617
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 617
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L 'oggetto dell'appello concerne un avviso di liquidazione in cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva ai ricorrenti sig.ri B G, E R e T S.R.L. un versamento dell'imposta di registro pari ad Euro 360,00 oltre sanzioni in relazione all'annualita' successiva (2017) del contratto di locazione registrato in data 19.11.2014, in mancanza del requisito soggettivo previsto, per l'applicazione della c.d. "cedolare secca" per i contratti di locazione, ex art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

In primo grado il ricorrente evidenziava che il contratto di locazione sopraindicato e' da ritenersi soggetto al regime opzionale della " cedolare secca" di cui al D Lgs n. 23/2011, a nulla rilevando il fatto che il conduttore e' una societa' commerciale (T S.R.L.).

La Commissione Tributaria di Imperia respingeva il ricorso dell'odierno appellato sulla base dell'assunto che il contratto di locazione stipulato non puo' ritenersi di tipo abitativo in quanto il conduttore e' rappresentato da una societa' immobiliare esercente l'attivita' di locazione immobiliare di beni propri, attiva dal 8.11.2011, che si riserva nel contratto la facolta' di sublocazione totale o parziale delle unita' locate come " case per vacanze".

Avverso la decisione, ha interposto appello la societa' commerciale T S.R.L. per le seguenti motivazioni:

il contratto di locazione dell'immobile e' da ritenersi ad uso abitativo in quanto i sigg. B G e E R con il predetto contratto hanno locato degli immobili abitativi, destinati a finalita' abitativa, accatastati nella tipologia abitativa (Categoria A/3) senza avere mai agito nell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione.

Si contesta la mancanza dell'ulteriore requisito ossia il fatto che la T S.R.L. abbia mai agito nell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione. A tal fine l'appellante fa presente che l'esercizio dell'attivita' di case per vacanze e' un'attivita autonoma che non rientra nell'ambito della gestione immobiliare della societa'.

La giurisprudenza di merito appare costante nel ritenere che i requisiti normativi previsti per l'applicazione della cedolare secca sono riconducibili alla qualificazione soggettiva del locatore, che deve essere una persona fisica che non esercita attivita' imprenditoriale, ed alla destinazione dell'immobile ad uso abitativo, mentre non ha alcuna rilevanza il fatto

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