Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 241

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Le condizioni necessarie per l'ottenimento dell'esenzione IMU per gli immobili classificati come "beni merce", sono l'obbligo della dichiarazione IMU entro il 31.12 "dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni…" e la classificazione di quegli immobili nello stato patrimoniale della Società come prodotti destinata alla vendita. Si tratta di oneri formali, espressamente previsti a pena di decadenza, che non possono essere sostituiti da altre forme di denunce.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 241
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 241
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L. C. S.R.L. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. del 13.12.2019 (prot. 56 /19) emesso da Città di Chivasso — Area Tributi e Catasto Servizio Imposta Unica Comunale — IUC, per IMU accertata per l'annualità 2014, notificato in data 27.12.2019 per un importo di euro 6.954,00 (di cui: - euro 4.172,32 per Imposta Municipale Unica determinata come differenza tra l'importo pagato dalla Società e quello accertato dal Comune;
- euro 2.682,84 per sanzioni per omesso/parziale pagamento;
- euro 90,44 a titolo di interessi maturati al 23.8.2019). Ha chiesto che venisse annullato per intero l'atto impugnato riconoscendo alla ricorrente il diritto all'esenzione IMU sugli immobili qualificati come c.d. "beni merce" riconoscendo l'irrilevanza del requisito ulteriore richiesto dal Comune in merito alla esposizione nello Stato Patrimoniale del Bilancio nella voce C.

1.4 anziché in quella C.1.2;
- in subordine, che venissero dichiarate non dovute le sanzioni amministrative tributarie per obiettiva incertezza normativa. Lo stesso per gli interessi. In via ulteriormente subordinata che venisse applicato il cumulo giuridico e/o la riduzione della pretesa.
Si è costituito in lite il COMUNE DI CHIAVASSO, chiedendo di rigettare tutte le richieste di parte ricorrente, confermando nel merito la legittimità dell'avviso di accertamento in questione relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha deciso la vertenza in data 17.2.2021 e, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato dovuto il tributo ma annullato l'avviso di accertamento impugnato in punto sanzioni, che secondo i primi giudici andavano ricalcolate mediante applicazione del cumulo giuridico con i minimi di legge. Ha compensato le spese fra le parti.
Avverso tale pronuncia ha interposto ricorso in appello la società L. C. srl, chiedendo la riforma della sentenza e l'integrale riconoscimento dell'esenzione da IMU per i beni-merce, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio. Ha sostenuto che il Comune aveva disconosciuto l'esenzione ritenendo che i beni non fossero beni-merce e ciò in quanto non erano terminati ed erano stati inseriti in bilancio fra le rimanenze, cioè tra i prodotti in corso di lavorazione e semilavorati nello stato patrimoniale conto C.1.2 - prodotti in corso di lavorazione);
secondo la società la sentenza era illegittima perché i giudici avevano respinto il ricorso affermando che la condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale era l'obbligo dichiarativo, quando l'ufficio non aveva contestato all'appellante tale specifico profilo dell'obbligo dichiarativo, il quale peraltro era stato regolarmente adempiuto dalla società, e pertanto la decisione di primo grado era viziata da ultrapetizione perché i giudici avevano posto a base del rigetto della domanda una circostanza che non era stata contestata dal Comune di Chivasso. In particolare, la sentenza era nulla perché postulava che la dichiarazione IMU per i beni-merce dovesse
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