Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 120

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La Guardia di Finanza effettuava una verifica fiscale finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio, ai sensi dell'art. 9, co.9, del D.Lgs. n. 231/2007, nei confronti di un soggetto che pur non esercitando alcuna attività lavorativa, risultava avere rapporti bancari ed effettuare operazioni rilevanti sotto il profilo tributario. Da ciò scaturiva un processo verbale di constatazione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per vari anni a fronte del quale il contribuente non forniva la documentazione puntuale e completa a giustificazione di tutte le operazioni di versamento effettuate. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione in questo caso si è in presenza di una presunzione legale juris tantum da vincere con prova contraria non generica a riscontro che gli addebiti e accrediti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili dimostrando la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti, oppure con prova contraria anche attraverso presunzioni semplici purché ogni indizio sia grave, preciso e concordante. Nel caso di specie la somma recuperata dall'Ufficio non era stata giustificata con idonea documentazione da parte del contribuente e il recupero è risultato legittimo anche per le sanzioni amministrative.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 120
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Numero : 120
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il Sig. xxxxx propone appello avverso la sentenza della C.T.P. di Perugia n. 125/2021 che accoglie parzialmente il suo ricorso proposto contro l'avviso di accertamento n. xxxxx/2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Perugia, Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2015. La sentenza conferma il reddito imponibile accertato e le relative imposte, ma riconosce al contribuente la riduzione delle sanzioni, così come proposto dall'Ufficio in sede di procedura di mediazione conclusasi negativamente. La Guardia di Finanza di Città di Castello effettuava una verifica fiscale finalizzata alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio, ai sensi dell' art. 9, comma 9, del D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, nei confronti del Sig. xxxxx che, pur non esercitando alcuna attività lavorativa, risultava avere rapporti bancari ed effettuava operazioni rilevanti sotto il profilo tributario. In particolare, dai suoi conti correnti venivano rilevati cospicui versamenti effettuati nel triennio 2013/2015, sia di assegni che di denaro contante, per un totale di ? 137.419,69. Il contribuente, sentito nel corso del controllo, dichiarava che tali somme erano riconducibili a vincite avvenute nelle varie agenzie di scommesse. Era invitato, pertanto, ad esibire tutta la relativa documentazione probatoria in suo possesso. L'esame dei documenti prodotti, consistenti in ricevute di vincite di scommesse ("tickets" rilasciati dalle agenzie), consentiva alla Guardia di Finanza di giustificare solo una parte delle somme versate sui conti correnti (tre cc/cc nel 2013, due nel 2014 e uno nel 2015) e, quindi, venivano recuperate le somme non giustificate documentalmente. In data 19 giugno 2018 veniva notificato al Sig. xxxxx processo verbale di constatazione contenente il rilievo unico di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'importo di ? 22.116,85 nell'anno 2013, di ? 75.180,00 nell'anno 2014 e di ? 2.300,00 nell'anno 2015. In data 10/08/2018, il contribuente presentava memorie difensive al P.V.C, esaminate le quali, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs 218/97, con invito n. xxxxx/2019, instaurava il procedimento di accertamento con adesione. Dal P.V.C. per l'anno 2015 risultavano versamenti effettuati sul c/c di euro 3.950,00;
il contribuente forniva ricevute di vincite di gioco (scommesse su avvenimenti sportivi) per un totale di somme vinte di ? 1.650,00. Esaminata la documentazione prodotta, l'Ufficio riteneva che per l'anno 2015 le giustificazioni addotte dal contribuente non erano idonee a superare la presunzione legale di cui all'art. 32, comma 1, n.2 del D.P.R. n. 600/73 e proponeva di definire in adesione un reddito imponibile di ? 2.300,00. Il Sig. xxxxx non accettava la proposta. Seguiva la notifica dell'avviso di accertamento n. xxxxx/2019 in data 20/11/2019 per l'anno 2015 per redditi diversi, ai sensi dell'art 67 del TUIR di ? 2.300,00, imponibile ai fini Irpef e relative addizionali, con le conseguenti maggiori imposte e sanzioni di omessa presentazione della dichiarazione. Il contribuente presentava istanza di reclamo, richiedendo l'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, in quanto non svolgeva alcuna attività lavorativa, era un giocatore abituale, per cui tutte le movimentazioni riscontrate dai verificatori sui conti correnti riguardavano vincite di gioco già tassate alla fonte dall'Erario e che non obbligavano alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In data 16/6/2020 l'Ufficio inviava una proposta di mediazione con riduzione delle sanzioni, che il contribuente non accettava. Pertanto, depositava il ricorso alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 125/2021, lo

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