Corte di Giustizia di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 21/02/2023, n. 479
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La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata è legittima in quanto il notificante può allegare, al messaggio trasmesso al contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. La notifica della cartella può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"). L'irritualità della notificazione a mezzo pec di un atto non ne comporta la nullità se la consegna del medesimo ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, raggiungendo così il suo scopo legale, senza dimenticare che nel processo telematico «le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf"». Non è nulla la consegna del documento se ha raggiunto l'effetto desiderato, a rilevare è l'aspetto sostanziale e non formale.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. XXXXX XXXX, con ricorso notificato ad Equitalia Sud S.p.a., oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione, impugnava la cartella di pagamento n. 0XXXXXXXXXX000, trasmessagli a mezzo PEC in data 3/8/2016, contenente la richiesta di pagamento per l'anno 2009 di imposte per l'importo complessivo di ? 49.048,58.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione;
la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 26, comma 2, DPR 602/ 73, nonché dell'articolo 60, DPR 600/73, per l'inesistenza giuridica della notificazione per mancanza di identificazione del soggetto notificante. Censurava, altresì, l'omessa dimostrazione della sottoscrizione del ruolo e l'omessa motivazione dell'iscrizione della pretesa nei ruoli straordinari.
La CTP di Foggia con la sentenza XXX/04/2017, depositata in data 27/4/2017, accoglieva il ricorso ritenendo sussistere l'eccepito difetto di notifica della cartella di pagamento.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agente della Riscossione.
Con un unico motivo, ribadisce la legittimità e validità della notifica della cartella di pagamento per essere stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista in materia. La compilazione della relata di notifica non è richiesta in caso di notificazione a mezzo PEC, mentre la mancanza della firma digitale sul documento informatico è giustifica dalla natura vincolata dell'atto che non necessita di sottoscrizione. Per ciò che attiene, inoltre, all'esigenza che la cartella notificata abbia caratteristiche di autenticità, integrità e immodificabilità, osserva come l'immodificabilità del documento risulti assicurata dal formato Pdf del file non modificabile.
Aggiunge, infine, che è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella sua sfera di conoscenza.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione, nei termini, nel caso in esame, ha l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Chiede di accertare e dichiarare la legittimità e validità della notifica a mezzo PEC e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza della CTP di Foggia. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, costituitosi, controdeduce ribadendo l'assenza, nella fattispecie, di ogni certezza in merito alla corretta notifica, alla legittimità e alla