Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 26
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente AG impugnava l'avviso di accertamento in materia IRPEF con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava per gli anni d'imposta 2011 e 2012 l'omessa dichiarazione di redditi e l'omesso versamento di IRPEF rispettivamente per Euro 234.828,00 e Euro 258.085,00, recuperando a tassazione anche le addizionali reg. e com. e interessi, e applicando le relative sanzioni.
In particolare l'Ufficio, sulla scorta di attività istruttoria svolta dalla Guardia di ZA (PVC 28.9.2027 G.d.F. Cividale del Friuli), accertava che dal 9.10.2000 il contribuente risiedeva in Italia nel comune di Povoletto (UD), con provenienza Germania, e contestava al contribuente di non avere dichiarato i redditi percepiti nell'esercizio di un'attività di gelateria in Germania, attività ceduta dal contribuente nel dicembre 2012, trattandosi di redditi da considerare prodotti da soggetto residente in Italia e con relazioni prevalenti nello Stato, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato di residenza. L'Ufficio accertava redditi non dichiarati dal contribuente in Euro 544.416,00 per il 2011 e Euro 594.875,00 per il 2012 con relativi recuperi a tassazione delle imposte dirette, sanzioni e interessi, basandosi su una nota informativa della competente autorità tedesca a quella italiana, in merito alla verifica fiscale svolta nei confronti del contribuente dall'autorità tedesca relativamente ai periodi d'imposta dal 2006 al 2009, verifica a seguito della quale venivano accertati dall'autorità tedesca maggiori redditi non dichiarati, sulla base del cui accertamento veniva avviato in Germania un procedimento penale per il reato di "evasione fiscale" a carico del contribuente. Avverso gli avvisi di accertamento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il signor AG presentava due distinti ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine eccependo:
In via principale:
1) Violazione della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni
2) Violazione dell' art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Decadenza dai termini per l'accertamento
3) Violazione dell' art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 per aver l'Ufficio operato una ricostruzione sintetica in violazione dei presupposti di legge. Violazione del diritto al contradditorio endoprocedimentale
4) Violazione dell' art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 per difetto dei presupposti di legge. Assenza di una verifica fiscale da parte del fisco tedesco
5) Mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni
6) Violazione dell' art. 2697 C.C. per difetto di prova
7) Violazione del sistema di garanzie vigenti in materia di tutela del contribuente.
In via subordinata:
8) Errata determinazione del reddito comunicato dalle autorità tedesche e mancata considerazione dei costi afferenti i ricavi accertati
9) Violazione dell' art. 165 TUIR e dell'art. 24, comma 2, lett. a), della convenzione italotedesca contro le doppie imposizioni
10) Non debenza delle sanzioni
11) Assenza di colpevolezza ed errore sul fatto non determinato da colpa
12) Mancata applicazione degli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 269/02/2019, riuniti ricorsi, valorizzava in via assorbente l'eccezione di nullità e di illegittimità degli atti impugnati in quanto emessi in violazione della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, e accoglieva i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquidava nella misura di euro 7.000,00 oltre ad accessori di legge.
Con altro atto di irrogazione sanzioni relativo alle annualità d'imposta dal 2011 al 2014, l'Ufficio, ritenendo che la residenza del contribuente fosse durante tali anni in Italia e non in Germania, contestava a AG l'omessa dichiarazione di detenzione di investimenti all'estero, (in specie una polizza assicurativa), irrogando le conseguenti sanzioni liquidate in misura pari a Euro 8.252,05.
Con ricorso e contestuale istanza di reclamo/mediazione, ex art. 17-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992, il signor AG impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine l'atto di irrogazione sanzioni n. TI9IR0100010-2018 eccependo:
In via principale in diritto:
1) Violazione della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni
2) Violazione dell' art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Decadenza dai termini per l'irrogazione delle sanzioni;
3) Inesistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni. Violazione dell' art. 4 del D. L. n. 160 del 1997
4) Carenza di motivazione dell'atto impugnato
5) Difetto di motivazione dell'atto impugnato stante la preclusione dell'integrazione della motivazione in sede giudiziale
6) Nullità dell'atto impugnato per carenza assoluta di potere in capo al soggetto sottoscrittore e mancata allegazione della delega
In via principale nel merito:
7) Violazione ed errata applicazione dell' art. 5 del D.l. n. 167 del 1990;
8) Illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 472 del 1997. Assenza di colpevolezza
9) Illegittima irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472 del 1997
10) Jus superveniens.
La Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con sentenza n. 230/2/2019, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullava l'avviso di irrogazione sanzioni emesso condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquidava nella misura di euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge.
La TP ha ritenuto di valorizzare, in via assorbente, la eccezione di illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni.
L'Ufficio con distinti ricorsi in appello ha impugnato entrambe le sopra meglio indicate sentenze di primo grado, deducendo l'erroneità delle stesse laddove hanno ritenuto che sebbene il ricorrente abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia, dovesse essere considerato residente (anche) in Germania con conseguente violazione della convenzione Italo - tedesca per individuare l'autorità tributaria competente;
l'Ufficio appellante deduceva, in via subordinata, l'erroneità delle pronunce di primo grado laddove hanno ritenuto provato che, nei periodi d'imposta in esame, il contribuente aveva anche la disponibilità di un immobile in Germania, oltre a quella di proprietà in Italia, ragione per cui il criterio dell'abitazione permanente non risultava essere criterio