Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 08/02/2024, n. 43
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Udine ha impugnato la sentenza n. 162/1/19 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine in data 17.9.2019 e depositata l'8.10.2019.
Il motivo del contendere riguarda un accertamento emesso dall'appellante in materia catastale a seguito della denuncia accatastamento Docfa con la quale, la società appellata aveva accorpato una serie di immobili strumentali all'attività di interporto, indicandoli nella categoria catastale E/1. Nello specifico si trattava di strutture tipiche dell'indicata attività, quali magazzini, piazzali, ricoveri per magazzinaggio e deposito merci, oltre ad uffici e strutture funzionalmente connesse.
Dalla lettura dell'atto impugnato, risulta che gli immobili interessati avessero una precedente qualificazione catastale indicata rispettivamente in D/8 e A/10. Occorre da subito rilevare che la motivazione dell'accertamento, oltre all'indicazione degli identificativi catastali propri dell'excursus precedente e successivo all'atto impugnato, richiama una relazione di stima con i dati economici e quantitativi degli immobili in oggetto. Il tutto secondo una previsione di autonomia funzionale propria degli stessi ed in quanto tale, giustificativa della diversa categoria catastale accertata per ciascuna tipologia di immobili indicati.
In altre parole, la tesi dell'Ufficio accosta il compendio immobiliare in discussione ai caratteri tipici di un c.d. centro direzionale.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso dell'appellata richiamando in primis, la sentenza della CTR del Friuli n. 75/2019 del 29.4.2019 identica all'odierno giudizio sia in sede soggettiva che oggettiva. In particolare, i giudici della provinciale ritenevano che gli interporti siano degli organismi di diritto pubblico in quanto, strutture volte a gestire i flussi del traffico di merci, razionalizzandone lo svolgimento. Le diverse componenti immobiliari concorrono a tale funzione stante la definizione di interporto ex art. 1 l. 240/1990 .
Avverso tale deciso, L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello evidenziando preliminarmente, la pendenza del giudizio di cassazione avverso la citata sentenza n. 75/2019. Nel merito ha fondato il proprio libello