Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 378

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In caso di contestazione della legittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, per principio di vicinanza della prova, spetta al contribuente dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore procedente e l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia.
Secondo la Corte, il debito tributario è connesso ai bisogni della famiglia, poiché il mancato pagamento di tributi consente di mantenere una maggiore disponibilità di reddito; reddito che in base all'id quod plerumque accidit è finalizzato al sostentamento della famiglia.

Riferimenti normativi: artt. 143, 170 e 2740 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29983/2021; Cass. n. 10975/2017; Cass. n. 22761/2016.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 378
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Numero : 378
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Richieste delle parti:

Per la riassumente sig.ra S G:

"Piaccia alla Commissione Tributaria della Liguria, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale della Savona n° 24/04/12 pronunciata il 27-01-12, accogliere il ricorso avverso il provvedimento del 5-05-11 con protocollo n° 258/10311 avente ad oggetto l'iscrizione di ipoteca legale su immobili di proprietà della ricorrente ai sensi dell'art. 77 del DPR n° 602/1973 ed in ogni caso accogliere la domanda di annullamento di detta iscrizione ipotecaria ordinando in ogni caso al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare l'iscrizione ipotecaria del 4 maggio 2011 (registro particolare n. 724, registro generale n° 5043) annullando altresì ogni atto prodromico antecedente e successivo con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese dei due processi avanti la Corte di Cassazione".

Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona:

"Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:

1) che venga dichiarata, in via preliminare l'estromissione dal presente giudizio nei confronti della Direzione provinciale di SAVONA;

2) in alternativa, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente ed illegittimamente notificato All'agenzie delle Entrate;

3) come diretta conseguenza della suddetta richiesta, che venga dichiarata la condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio a cui l'Ente ha dovuto, illegittimamente far fronte, al di là di quella che sarà nel merito la decisione dei giudici;

4) in via meramente subordinata, nella sola denegata ipotesi in cui dovesse essere respinta la richiesta presentata in via preliminare ed incidentale da parte dell'Amministrazione, che venga dichiarato legittimo l'operato, per quanto di sua competenza dell'amministrazione Finanziaria, e che vengano riconosciuti dovuti gli importi facenti capo all'iscrizione ipotecaria in quanto ormai definitivi, e, quindi certi liquidi ed esigibili;

5) infine, nel merito ci si associa alla richiesta dell'agente Riscossore di affermare la piena validità dell'iscrizione ipotecaria n. prot. 258/10311 del 05 maggio 2011;

6) Vinte le spese e competenza".

Per l'Agenzia Entrate Riscossione:

"Piaccia On.le Commissione Tributaria Regionale del Liguria, quale Giudice della remissione contrariis rejectis e previe le declaratorie meglio viste,

A) Respingere il gravame della sig.ra S G, perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la iscrizione ipotecaria impugnata.

B) Con vittoria di spese e competenze di causa, anche del Giudizio di Cassazione da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali e delle quali si chiede la distrazione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1328/2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva respinto il ricorso proposto da S G avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di due cartelle di pagamento.

Osservava la CTR che la costituzione di un fondo patrimoniale non era di per sé ostativa all'iscrizione ipotecaria, trattandosi di atto cautelare e non esecutivo.

Il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della CTR veniva accolto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 19884 del 2017, sul rilievo che il giudice di appello non aveva effettuato alcun accertamento in fatto in merito alle condizioni legittimanti l'iscrizione ipotecaria in relazione alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra debiti tributari e bisogni familiari.

Riassunto il giudizio, la CTR della Liguria, con sentenza n. 937 del 9 luglio 2018, confermava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Adiva nuovamente la Suprema Corte la contribuente eccependo il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella citata ordinanza n. 19884 del 2017 sostenendo che il giudice del rinvio non aveva svolto gli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione in ordine alla inerenza o meno dell'obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia.

La Cassazione accoglieva nuovamente il ricorso evidenziando come la CTR, in sede di rinvio, dopo aver sommariamente richiamato i principi di diritto enunciati nell'ordinanza di annullamento, si fosse limitata ad affermare: "ritiene che l'operato dell'Ufficio sia comunque legittimo in quanto il contribuente non ha fornito le prove circa i sopra citati principi di diritto".

Secondo la Suprema Corte, così facendo, il giudice del rinvio avrebbe sostanzialmente omesso di espletare l'accertamento in fatto demandato dalla Corte, trascurando di verificare, alla luce degli enunciati principi di diritto, la sussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

La causa è stata nuovamente riassunta dalla contribuente davanti a diversa sezione di questa CTR, ora Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado della Liguria, chiedendo l'applicazione dei principi di cui alle sopra richiamate ordinanze della Corte di Cassazione nonché l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, anch'esse insistendo nelle rispettive conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio di dover premettere che l'oggetto della presente controversia è esclusivamente la verifica della legittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria prot. 258/10311 che Equitalia Nord spa, in illo tempore agente della riscossione per la provincia di Savona, effettuava nell'anno 2011 su un villino sito nel comune di T, al Catasto Fabbricati sez U fg. 23 part. NN, sub. 2 ed autorimessa sub. 4, a seguito del mancato pagamento, da parte della sig.ra S G, del debito portato da 12 cartelle di pagamento, per euro 294.335,97.

Detta legittimità è stata infatti contestata dalla contribuente S G, la quale eccepisce che anteriormente, in data GG MM 2008, su detti beni era stato costituito in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, composta con il marito P I, con il quale si era coniugata il GG MM 1998 e motivando che in presenza di fondo patrimoniale l'ipoteca avrebbe potuto essere iscritta solo previa riconducibiltà del credito erariale alle necessità della famiglia.

Compito di questa Corte di merito, in seguito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione, è quello di accertare in fatto la sussistenza, o meno, delle condizioni legittimanti l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Per fare ciò richiama il Collegio il principio stabilito da Cass. Ord., 25/10/2021, n. 29983: "In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Pare pertanto evidente che l'onere della prova ricada fondamentalmente sul debitore, che doveva fornire la prova (della non inerenza dei debiti tributaria ai bisogni della famiglia);
ciò anche perché la contribuente, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, in quanto dimostrare che la sua famiglia non viveva con i proventi del suo lavoro era circostanza ricadente nella sua sfera di azione.

Si vedano sul punto anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016;
Cass. Sez. 6-5, n. 10975/2017: "grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti il fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore".

Questo è il primo aspetto che deve essere approfondito, al quale va data risposta negativa: la S G non ha opposto alcuna prova, documento o altro per dimostrare quali fossero i bisogni volti a soddisfare le semplici esigenze volte al mantenimento ed allo sviluppo della famiglia.

Altresì è incontestabile che la contribuente non ha provato nulla circa bisogni volti esclusivamente al potenziamento delle sue capacità lavorative con esclusione delle esigenze voluttuarie o speculative.

Essa si limita nel proprio ricorso ad affermazioni generiche, prive di riscontro, affermando che sui bisogni della famiglia deve essere fatto riferimento al ménage - domestico, secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia.

Quindi, sempre secondo la contribuente, i tributi sarebbero estranei ai bisogni familiari, ma ciò non corrisponde al vero in quanto, sottraendosi - come ha fatto la sig.ra S G - al pagamento dei tributi, essa ha mantenuto nella propria disponibilità un reddito maggiore finalizzato ai bisogni suoi e della propria famiglia.

Ciò perché le imposte sono comprese nel reddito e tale reddito, in base all'id quod plerumque accidit (e all'art. 143, comma 3, c.c.), è normalmente finalizzato al sostentamento della famiglia.

D'altro canto, stante la regola generale dettata dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde con tutto il suo patrimonio, spetta allo stesso debitore - che afferma che alcuni cespiti sono sottratti alla garanzia patrimoniale perché costituiti in fondo patrimoniale - dar prova dei propri assunti, in applicazione del generale principio onus probandi incumbit ei qui dicit (si veda la già richiamata Cass. n. 29983/2021 secondo la quale "non soffre alcuna eccezione il principio dell'onere della prova in casi simili, nel senso che l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale").

Può pertanto concludersi che l'indagine in fatto svolta da questo giudice, sulla base degli elementi di prova disponibili forniti dalle parti, porta a confermare la legittimità del provvedimento d'iscrizione di ipoteca legale su immobili della contribuente operata dall'Agente della Riscossione.

Detta statuizione risulta corroborata dalla circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito il GG MM 2008 e le iscrizioni a ruolo riguardino cartelle di pagamento che si riferiscono ad anni precedenti la costituzione del fondo.

Deve pertanto essere rigettato l'appello avverso la sentenza della CTP di Savona n. 24/2012 e confermata, sia pur con motivazione integrata, la sentenza della CTR della Liguria n. 937/2018.

L'alterno andamento dei giudizi di merito e di legittimità consente di compensare integralmente le spese dell'intero giudizio.

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