Corte di Giustizia di secondo grado Umbria, sentenza 13/02/2024, n. 66
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L'Irap va calcolata soltanto sui proventi derivanti dall'attività di libera professione e non anche su quelli relativi allo svolgimento dell'attività di amministratore di società. Diversamente il reddito derivante dall'attività di dottore commercialista è soggetto ad Irap in presenza di autonoma organizzazione finalizzata allo svolgimento dell'attività stessa.
Sul provvedimento
Testo completo
xxxxx, dottore commercialista, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. xxxxx/2021 per l'annualità 2015 emesso dalla DP entrate di Perugia recuperando a tassazione ai fini IRAP l'importo di € 4.280 in presenza dei requisiti previsti per l'applicabilità del tributo regionale, in particolare quello dell'autonoma organizzazione. Ricorre il contribuente eccependo l'assenza del requisito di autonoma organizzazione e lo svolgimento prevalente nel 2015 di attività di amministratore di società con deleghe che non è soggetta ad IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con la sentenza n. 280 del 27.5.2022 depositata il 24.8.2022 rigettava il ricorso ritenendo sussistente nella fattispecie il requisito dell'autonoma organizzazione per la presenza di un collaboratore e affermando altresì che l'RAP va calcolata soltanto sui proventi derivanti dall'attività di libera professione e non anche su quelli relativi allo svolgimento dell'attività di amministratore di una società Appella il contribuente sostenendo, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, che non si è avvalso di un autonoma organizzazione in quanto oltre il 97% dei componenti positivi del reddito professionale prodotto nel 2015 deriva dall'attività di direttore generale con deleghe come amministratore delegato, in affiancamento del presidente del CDA di una società di capitali. Al riguardo rileva che la Cassazione con sentenza n. 23104/2016 ha statuito che i compensi percepiti per tale tipo di attività sono esclusi dall'assoggettabilità ad IRAP. Argomenta che la sola esistenza di una segretaria assunta il 30.12.2015 non è sufficiente per rendere l'appellante soggetto ad IRAP e che per l'attività libero professionale svolta in base ad un prestigioso incarico ricevuto "intuitus personae" si è avvalso dell'organizzazione della xxxxx. Sottolinea la contraddittorietà della sentenza che da una parte rigetta il ricorso e poi afferma che "non vi è dubbio che l'IRAP va calcolata soltanto sui proventi derivanti dall'attività di libera professione e non anche su quello relativo allo svolgimento dell'attività di amministratore di una società". Chiede