Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 11/03/2024, n. 231

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 11/03/2024, n. 231
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 231
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con sentenza n. XXX del 12 febbraio 2019 la Commissione tributaria di primo grado di Bologna accoglieva il ricorso di L.P. avverso il decreto di liquidazione di maggiori imposte catastali, ipotecaria e di registro nonché per il recupero dell'imposta sostitutiva normale in luogo della ridotta per il contratto di mutuo oltre sanzioni e interessi in relazione all'acquisto di un immobile effettuato dalla P. con i benefici fiscali richiesti per l'acquisto della prima casa, avendo la P. dichiarato che quell'immobile sarebbe servito da abitazione primaria per sé e la famiglia nel Comune di Bologna.

La revoca del beneficio e la liquidazione della maggiore imposta era conseguenza della verifica da parte

dell'Amministrazione della proprietà da parte della P. di altro immobile nella città di Bologna di 35 mq, concesso in comodato gratuito a una terza persona e acquistato senza i benefici prima casa nel 2068.

La ricorrente assumeva di avere chiesto i benefici per l'immobile in via B. acquistato nel 2015 perché l'altro immobile era insufficiente e inadeguato a fungere da abitazione per un nucleo familiare di tre persone.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso posto che La revoca del beneficio scaturiva dall'accertata e non contestata mendace dichiarazione di non proprietà di altro immobile nello stesso Comune.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso.

Pur dando atto della formale correttezza dell'operato dell'Ufficio, riteneva che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge sui benefici prima casa consentisse di ritenere la sussistenza del diritto non solo nel caso di mancanza di qualsivoglia proprietà di immobili nel Comune ma anche quando l'eventuale proprietà fosse di dimensioni e qualità tali da non essere idonea sul piano oggettivo e soggettivo a fungere da prima casa per il beneficiario.

Richiamava giurisprudenza in tal senso e affermava come effettivamente l'immobile di 35 mq, acquistato nel 2008 e concesso in comodato gratuito ad altra persona, non fosse utilizzabile come abitazione per un nucleo familiare di tre persone, mentre per Cassazione ai fine della maturazione del diritto era sufficiente che l'Immobile posseduto non fosse idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

L'appellante deduceva che "l'agevolazione prima casa spetta in sede di registrazione dell'atto, sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, nota II bis DPR 131/86 , tra le quali, quella di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (...). L'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate dal contribuente in sede di registrazione dell'atto attiene ad una fase successiva alla registrazione dell'atto stesso e il mendacio nelle dichiarazioni rese, accertato in sede di controllo, comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle imposte dovute nella misura ordinaria e delle altre conseguenze "sanzionatorie" previste dalla legge ( Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio 2000, n. 9150 )".

Nel caso di specie era stato acclarato il mendacio della P. che risultava già titolare del diritto di piena proprietà su un altro immobile ad uso abitativo sito alla via A. del comune di Bologna.

Era pertanto evidente la violazione della normativa che giustificava il recupero delle imposte non corrisposte per una ragione insussistente e cioè per agevolare l'acquisto della prima

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi