Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 27/09/2023, n. 2872
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Como propone appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Como del 22 dicembre 2022, n. 285, che in accoglimento del ricorso del signor C J Y ha annullato il diniego di rimborso dell'eccedenza a credito IRPEF per l'anno di imposta 2018, per un ammontare di ? 20.004, opposto al contribuente con provvedimento in data 15 marzo 2022, prot. n. 19820, dell'Ufficio impositore.
La somma per cui era stato chiesto il rimborso, attraverso il modello 730-2021, era relativa all'agevolazione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia per intraprendere un'attività lavorativa nel territorio dello Stato (c.d. impatriati), consistente nel concorso del reddito di lavoro alla formazione del reddito IRPEF complessivo nei limiti del 30%. A fondamento del diniego era posto il fatto che il contribuente non aveva optato per il regime di favore con dichiarazione "ultratardiva", in violazione delle disposizioni contenute nella circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate in materia, n. 33 del 2020.
Nell'accogliere il ricorso del contribuente, la sentenza ha statuito che la decadenza introdotta dalla circolare ora menzionata non ha base normativa e che l'istanza di rimborso, autonoma rispetto alla dichiarazione, era da considerarsi tempestiva rispetto al termine quadriennale previsto dall'art. 38 del testo unico sulla riscossione di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Con il proprio appello l'Ufficio impositore ribadisce che l'opzione per l'anno di imposta 2018 del regime fiscale di favore avvenuta in sede di dichiarazione per l'anno 2020 (modello 730-2021) è da considerarsi tardiva e tale da precludere l'accesso al beneficio previsto dalla legge.
Il contribuente si è costituito in resistenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello censura la sentenza di accoglimento del ricorso in primo luogo per violazione dell'art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nella versione applicabile ratione temporis (ora: comma 3), che