Corte di Giustizia di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 680
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di giudizio di legittimità, la causa può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi (Cass., sez. 5, 20 novembre 2000 vendi, n. 26480). Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., 9 aprile 2010, n. 8510).
Sul provvedimento
Testo completo
1.La Commissione tributaria provinciale dell'Aquila, con sentenza n. 332, depositata il 22 settembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla V. s.r.l. avverso l'atto di intimazione di pagamento per contributi Inps recante l'importo complessivo pari ad euro 22.764,59, per l'ammontare di numerose cartelle di pagamento numero 3 avvisi di addebito. La Commissione dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle violazioni dal codice della strada ed ai contributi Inps, mentre per il resto ha ritenuto infondato il ricorso della contribuente. Si è evidenziato che l'impugnazione delle cartelle era intempestiva, in quanto erano sottese ad un preavviso di fermo amministrativo che evidentemente seguiva l'intimazione di specifiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnati ai termini di legge. Quanto ai vizi della notifica degli atti avvenuta a mezzo pec e in difetto del formato ".p7m" la Commissione tributaria ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale per cui era stato raggiunto lo scopo utile ai sensi del disposto di cui all'art. 156 c.p.c. Le cartelle di pagamento sono state notificate alla parte debitrice nelle forme di cui al d.p.r. 68 del 2005. La ricezione dell'atto mediante adozione di cartolina postale richieste era doverosa solo per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, e non nel caso di specie. Infondate erano anche le critiche relative alla sottoscrizione degli atti mediante firma digitale, in quanto la notifica della cartella può essere eseguita ai sensi dell'art. 26, 2º comma, del d.p.r. n. 302 del 1973, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. L'intimazione di pagamento era state compilata secondo il modello legale e nel pieno rispetto del contraddittorio. Non si è verificata la prescrizione dei crediti, in quanto interrotta tempestivamente tra il 2016 ed il 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente. 3. Ha resistito con controdeduzioni l'Agenzia delle entrate riscossione. 4. Il 3 novembre 2022 alle 10,55 il difensore della società inviava mail in segreteria, evidenziando che il 2 novembre aveva depositato istanza di rinvio, non essendo pervenuto il link di collegamento. La segreteria alle ore 11,04 del 3 novembre 2022 informava il difensore a mezzo mail che aveva provveduto all'invio del link per il collegamento alle ore 9,22, per l'udienza che si sarebbe tenuta nel pomeriggio alle ore 15,30. 5.All'udienza del 3 novembre 2022 la Corte di giustizia tributaria di 2º grado dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, dopo aver respinto a verbale la richiesta di rinvio, con il deposito successivo della motivazione MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto, si evidenzia che l'istanza di rinvio non può essere accolta per le ragioni indicate nel verbale di udienza, che qui si intendono integralmente trascritte. In realtà, il difensore della società ha avuto a disposizione il link per il collegamento da remoto la mattina del 3 novembre 2022, alle ore 9,22, come risulta dalla mail inviata dalla segreteria, mentre l'udienza era fissata lo stesso giorno, di pomeriggio, alle ore 15,30. Il difensore della società non ha in alcun modo motivato le ragioni della sua mancata partecipazione all'udienza, né in presenza, né mediante collegamento da remoto, come da lui chiesto espressamente. 1.Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce, con specifico riferimento alle sole 5 cartelle di pagamento di natura tributaria (nn. omissis), «la nullità della sentenza emessa dai giudici di prime cure, per violazione degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, gli articoli 24,111 e 117 della costituzione dell'art. 6 CEDU». La ricorrente aveva chiesto la trattazione della causa in pubblico udienza, tanto che la Commissione tributaria provinciale aveva fissato la trattazione in pubblica udienza per il giorno 17 marzo 2020. In data [11 marzo 2000] la Commissione provinciale aveva notificato alla ricorrente l'ordinanza con la quale veniva rinviata l'udienza a data da destinarsi. Con pec del 25 maggio 2020 la Commissione tributaria notificava alla ricorrente la trattazione del ricorso in pubblico udienza per il giorno 7 luglio 2020. Con pec del 15 giugno 2020 la Commissione provinciale ha notificato l'ordinanza con la quale veniva stabilito che la trattazione della causa sarebbe avvenuta in camera di consiglio. La trattazione del ricorso, quindi, è avvenuta in camera di consiglio in data 7 luglio 2020, senza la presenza del difensore. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Per la Corte di cassazione, in tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi (Cass., sez. 5, 20 novembre 2000 vendi, n. 26480). Si è peraltro anche affermato più recentemente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (Cass., sez.un., 4 febbraio 2021, n. 2610). Peraltro, il ricorrente non deduce neppure la concreta lesione al suo diritto di difesa, cagionata dalla trattazione dell'udienza in camera di consiglio cartolare, in luogo dell'udienza pubblica. 2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce «la nullità della sentenza emessa dai primi giudici, per violazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992». Infatti, il contribuente aveva chiesto la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992. Tuttavia non era stata fissata l'udienza di trattazione per discutere della misura cautelare richiesta. I giudici di prime cure in data 14 gennaio 2020 hanno emesso il decreto n. 23 del 2020, senza la presenza del difensore del contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Invero, per la Suprema Corte non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass., 9 aprile 2010, n. 8510). 3. Con il 3º motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la violazione da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione degli articoli 16,16-bis, 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 e delle norme sul PTT». L'agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio con modalità telematica, nonostante il processo è stato instaurato dal ricorrente secondo la modalità cartacea. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. In realtà, il processo tributario si svolge in modalità telematica, né il ricorrente ha indicato quale concreto pregiudizio abbia subito dalla costituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in modalità telematica, in luogo della modalità cartacea. 4. Con il 4º motivo di impugnazione l'appellante deduce «la eccezione di nullità dell'atto impugnato per vizio di notifica essendo lo stesso notificato a mezzo pec». La notifica via pec di una cartella non sarebbe valida se avviene tramite un messaggio pec contenente il file della cartella privo della firma digitale. L'intimazione di pagamento non può essere notificata a mezzo pec e deve essere firmato digitalmente con estensione .p7m. 4.1. Il motivo è infondato. Invero, la notifica della cartella di pagamento con modalità telematica è prevista espressamente dall'art. 26 comma 2 d.p.r. 602/1973, prima delle modifiche di cui all'art. 7 quater comma 6 d.l. 193/2016, per le notifiche effettuate a decorrere dall'1-7-2017, ove si dispone che "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'agente della discussione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione...". L'espressa mancata applicazione dell'art. 149 bis c.p.c., comporta che l'ufficiale giudiziario non partecipa al procedimento di notificazione via pec (art. 149 bis c.p.c. "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritto con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni"). L'art. 3 del d.p.r. 11-2-2005, n. 68 (trasmissione del documento informativo) dispone che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore". L'art. 6 del medesimo d.p.r. (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna -RAC) prevede che "il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.