Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/10/2023, n. 5573
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In materia di imposta di successione l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno degli eredi giova, ai sensi dell'art. 510 cc, a tutti gli altri per cui la conseguente limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari è opponibile anche all'erario, che, di conseguenza, può procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione ma non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. La Corte ha accolto l'appello riformando la sentenza di 1° grado, compensando le spese. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 510 cc. Riferimenti giurisprudenziali: Cass nn. 14847/15, 4419/08, 11458/18.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T. P. propone appello avverso la sentenza, n. 10183/35/2020, con la quale la CTP di Roma ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione dovuta in qualità di erede di A. P.
La Corte di primo grado ha respinto il ricorso perché ha ritenuto l'assenza di prova che le passività siano state dichiarate nei termini e correttamente documentate, fermo comunque restando la possibilità per gli eredi di agire in giudizio dinanzi al tribunale civile per eventuali risarcimenti.
Con l'appello il contribuente si duole della decisione che ritiene illegittima nella parte in cui, tra l'altro, non ha tenuto conto che l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario e che perciò l'esazione dell'imposta non può avvenire fino alla quantificazione del residuo attivo