Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 12/09/2023, n. 372

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In materia di imposta di registro, dal combinato disposto degli artt. 41, 43 c.1 lett. a) e 52 c. 4 del D.P.R. 131/86 si desume che il tributo è calcolato sulla base imponibile, costituita dal valore del bene o del diritto oggetto del trasferimento da sottoporre a registrazione, da individuarsi con quello dichiarato dalle parti in atto, come conferma la Risoluzione n. 285/2008 dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio a seguito dell'esclusione della disciplina del "prezzo-valore", con successiva rideterminazione della base imponibile, identificata nel prezzo di compravendita in luogo del valore catastale indicato in sede di autoliquidazione, è da qualificarsi come un'operazione, e dunque un atto di rettifica -e liquidazione della maggiore imposta- ex art. 52 co. 1 del D.P.R. 131/86, assoggettato al termine decadenziale più stringente, di anni due, ai sensi dell'art. 76 co. 1 bis del TUR.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 12/09/2023, n. 372
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Numero : 372
Data del deposito : 12 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Voglia Codesta Ill.ma Commissione:

1. accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.740/5/2021 del 10.09.2021 (...)
- in via principale, annullando l'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2017 IT 00 000, notificato in data 02.05.2019;
- in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione combinato disposto dell'articolo 52, commi 4, 5 e 5-bis DPR 131/1986 e articolo 1, comma 497, L.266/2005 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. condannare l'Agenzia delle Entrate a ripetere la somma di ? 49.836,59 pagata dalla contribuente in data 04.11.2019, al solo fine di evitare sanzioni, oltre ad interessi di legge (...).
Con vittoria di spese di giudizio
Parte Appellata:
Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ad integrale conferma della sentenza di primo grado:
1) respingere il motivo primo, secondo e quarto dell'appello per le ragioni di cui ai nn. 1., 2. e 4. delle presenti Controdeduzioni;
2) dichiarare inammissibile il motivo terzo dell'appello per violazione degli artt. 21 e 57 del D.Lgs.vo 546/92 per le ragioni di cui al n. 3 delle presenti Controdeduzioni;
3) condannare l'appellante alle spese di giudizio, come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora C. C. impugna la Sentenza della C.T.P. di Torino, che ha respinto i Ricorsi riuniti presentati dalla stessa Contribuente e dal signor M. N. per l'annullamento dell'Avviso di Liquidazione dell'imposta di registro n. 2017….1T00 000.
Nella parte in Fatto della Sentenza si riferisce che l' Atto impugnato riguarda un contratto di compravendita di un immobile sito nel Comune di Orta San Giulio, intercoso tra i signori N. M.e T.C. , parti venditrici, e la signora C. C. e la M. SaS di C. C. , parti acquirenti.
L'immobile - si legge in parte narrativa - veniva compravenduto tra le parti per ? 735.000,00, di cui: a)? 200.000,00 per l' acquisto del diritto di superficie da parte della società M SaS;
? 535.000,00 per l'acquisto della nuda proprietà da parte della sig.ra C. C.
Ai fini della tassazione le parti richiedevano che l' imposta di registro venisse applicata sulla base imponibile di ? 28.650,00, pari al valore determinato della rendita catastale (c.d. prezzo valore), conseguentemente liquidando l' imposta in ? 2.579,00.
L'Ufficio, con l'atto impugnato liquidava l' imposta di registro con l' applicazione dell' aliquota del 9% sul prezzo di compravendita (? 535.000,00), con una maggiore imposta pari ad ? 45.571,00, ritenendo che l'immobile in questione rientrasse nella categoria degli "immobili collabenti", a cui non era applicabile la disciplina del "prezzo valore", giacché le disposizioni di cui all' art. 1, comma 497, L 266/2005 erano riferite esclusivamente ad immobili destinati ad uso abitativo, quale non poteva essere l' immobile collabente per le sue caratteristiche: non agibilità, non abitabilità ed assenza di rendita catastale.
Con Ricorsi alla C.T.P. di Torino le Parti eccepivano la nullità dell' Avviso di Liquidazione per violazione del termine decadenziale di due anni e asserivano che l'imposta dovesse comunque essere calcolata sulla base del valore catastale dell'immobile, poiché - come si riferisce in Sentenza - questo, ancorché collabente, categoria fittizia, aveva destinazione abitativa. (...). La categoria collabente non modificava l' uso dell'immobile, che rimaneva quello di provenienza è cioè abitativo, ma si limitava ad accertare che l' immobile non producesse reddito.
La Ricorrente presentava Memoria integrativa, con cui ribadiva le proprie posizioni e richiamava Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale si sarebbe potuto evincere che sostanzialmente la categoria catastale F2 era equiparabile alla categoria F4.
Si costituiva A.d.E. e difendeva la legittimità del proprio operato, sostenendo l'inapplicabilità, nel caso in questione, della disciplina di cui all' art. 1, c. 497, L. n. 266/2005.
La Commissione così motiva il rigetto dei Ricorsi riuniti: (...) Preliminarmente occorre rilevare che la parte ricorrente è incorsa, relativamente alla prima doglianza avanzata, intempestività dell'atto impugnato, in errore nell'individuare la norma di riferimento. Ed invero per gli Avvisi di Liquidazione dell' imposta, il termine decadenziale è ravvisabile nell' art. 76, comma 2, DPR 131/86, il quale prevede: Salvo quanto disposto dal comma 1 bis, l' imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica.
Il richiamato, da parte della ricorrente, art. 1 bis, ha attinenza, così come letteralmente indicato, agli avvisi di liquidazione e rettifica, fattispecie diversa dall' attuale;
conseguentemente l'atto impositivo, avviso di liquidazione, risulta essere tempestivo, ovvero entro i tre anni dalla registrazione dell'atto di vendita, avuta luogo in data 28.04.2017.
Riguardo al merito della controversia - ovvero se l' immobile compravenduto dovesse scontare l'imposta di registro, come da atto notaio G. A. , redatto in data 31.03.2017, ai sensi dell' art. 52, comma 4, D.P.R. n.131/1986, con applicazione dell'aliquota del 9% sulla base imponibile di ? 28.650,00, pari al valore della rendita catastale della u.i., c.d. "prezzo-valore" - i Giudici di I Grado osservano che detta disciplina non può essere applicata in carenza di due presupposti fondamentali richiesti, poiché la u.i risulta essere collabente e, pertanto, non destinata ad uso abitativo e priva (...) di rendita catastale, di talché risulta impossibile il calcolo delle imposte secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all' art. 1, comma 497, L 266/05, per violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione, la C.T.P. rileva che la parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere al Collegio una valutazione di non manifesta infondatezza della stessa. Viceversa, la domanda si palesa, per lo più, generica non contenendo chiari profili rilevanti, e concreti, in tal senso.
Le spese del Giudizio vengono compensate.
Ricorre in Appello la signora C. eccependo con un I Motivo la Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 1 bis, del D.P.R. 331/1986 e dell'art. 3 ter D.lgs. 463/1997.
Scrive Parte Appellante: Come si evince dalla narrativa di fatto (...) l'imposta proporzionale sull'atto di vendita è stata pagata in data 28 aprile 2017, mentre l'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio è stato notificato in data 2 maggio 2019 e, dunque, due anni e quattro giorni dopo il pagamento dell'imposta proporzionale.
Sostiene la Contribuente: L'articolo 76, comma 1-bis, D.P.R. 131/86 (TUR) stabilisce che: "l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale".
Ne consegue che l'atto con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 52 TUR, ha rettificato il valore della base imponibile dichiarata dal contribuente in sede di autoliquidazione è stato emanato in carenza di potere, in quanto l'Ufficio era ormai decaduto dal potere di rettifica.
La sentenza di primo grado si limita ad affermare che al caso di specie sarebbe applicabile il più ampio termine di tre anni di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. 131/1986 - e non quello biennale ai sensi dell'art. 76, comma 1 bis -, in quanto l'atto impugnato sarebbe un «avviso di liquidazione» e non un «avviso di liquidazione e rettifica».
Con riferimento all'eccezione preliminare la Contribuente sostiene che l'Avviso di Liquidazione, al di là del nomen iuris, sia nella sostanza un atto di rettifica, per cui dovrebbe trovare applicazione il termine biennale di decadenza dell'azione accertatrice previsto dall'art. 76 c.

1-bis, secondo cui l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52 c.1 deve essere notificato entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
Ne consegue - prosegue la Contribuente - che, anche dal punto di vista formale, l'atto impugnato presenta tutte le caratteristiche della «Rettifica del valore degli immobili» di cui
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