Corte di Giustizia di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 58
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Testo completo
Nel procedimento RGA 766/2019 con ricorso presentato da Consorzio 4 BassoValdarno veniva interposto appello avverso la sentenza n. 506/2018 della CTP di Pisa, emessa in data 29/11/2018 e depositata in data 3.12.2018.
La controversia originaria aveva riguardo alla cartella di pagamento n. 872017XX notificata al contribuente F. B. per contributi consortili relativi all'anno 2015 del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (ex Ufficio Fiumi e Fossi) l'importo di euro 1.322,92.
Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di 1° grado, il contribuente impugnava la cartella di pagamento eccependo la mancanza di "un perimetro di contribuenza" e quindi dell'individuazione dell'"an" del contributo chiedendone la dichiarazione di nullità, sulla base di riferimenti giurisprudenziali di legittimità (C. 12860/12, 17900/2015) e di merito. In particolare, il Consorzio non avrebbe delimitato "un perimetro di contribuenza" nel quale inclusi gli immobili oggetto di imposizione, di cui alla opposta cartella, ma lo avrebbe fatto coincidere "con il perimetroconsortile" (il territorio entro il quale il Consorzio può, in astratto, svolgere le proprie attività istituzionali);
per contro, il perimetro di contribuenza non poteva coincidere con il perimetro consortile né con il piano di classifica, come desumibile dalla L.R. Toscana che tiene distinti i concetti;
il piano di classifica, del quale veniva contestata in ogni caso la legittimità, era stata o predisposto senza la preventiva adozione del piano generale di bonifica previsto dalla legge statale e regionale.
Il Consorzio avversava le tesi di parte ricorrente, asserendo che l'immobile si trovava nel comprensorio n. 4 Basso Valdarno, a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale n. 34/1994 della Toscana n.79/2012, requisito sufficiente;
la contestata legittimità del piano di classifica era questione di competenza del Giudice amministrativo (C. 4920/1998);
il Consorzio non era gravato da onere probatorio, spettando al contribuente che disconosceva la esistenza di un beneficio a doverne fornire la prova;
a mezzo di relazione tecnica, corredata di elaborati grafici, era dimostrata la sussistenza del beneficio, nonché una lista di lavori effettuati, affermando che in mancanza delle opere di bonifica svolte dal Consorzio, la zona sarebbe stata invasa dall'acqua.
La CTP accoglieva il ricorso, compensando le spese, ritenendo che il Consorzio, in mancanza della determinazione effettiva del perimetro di contribuenza, non avesse "adeguatamente" dimostrato il beneficio specifico e diretto derivante agli immobili di proprietà del ricorrente dalle opere di bonifica eseguite.
La CTP aderiva all'orientamento già espresso in senso alla stessa CTP di legittimità e di merito adesivo ai seguenti principi: "qualora l'Ente impositore dimostri lacomprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito diun piano di classifica, grava per questo al contribuente-ricorrente l'onere di contestare lalegittimità del provvedimento, ovvero il contributo richiesto;
in mancanza, invece di perimetro dicontribuenza o in caso di mancata valutazione dell' immobile nel piano di classifica, grava sulConsorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sitonel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile, in ragione degli interventi effettuatio delle opere eseguite, di concreti e specifici benefici. Ne consegue da quanto detto che il Consorzioha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica, se intende essere esonerato dal dimostrareconcretamente i presupposti del potere impositivo ed in particolare lo specifico beneficio conseguitodal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione della esistenzadel piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo (C. SU11722/2010, C. 654/2012, 2241/2015). Fondatamente parte contribuente lamentava la "mancata specificazione" delle zone da includere nei perimetri di contribuenza che, secondo la L.R. Toscana n. 34/1994 concorrono/evano a formare l'intero comprensorio del Consorzio, onde i beni collocati al di fuori del perimetro di contribuenza, benché all'interno del comprensorio, non erano tenuti al contributo perché non beneficiati dalle opere ed i loro proprietari non acquisivano neppure la qualifica soggettiva di consorziati (C. 2841/12, SU 1722/10). Nel caso in esame, il Consorzio aveva prodotto in giudizio solo il Piano di classifica con la relazione dell'1.4.2014, nella quale aveva indicato le ragioni dell'inserimento dell'immobile di proprietà del ricorrente nel piano di classifica, secondo i criteri ivi indicati, nonché le opere di manutenzione e sistemazione idraulica dei territori eseguite e le spese sostenute, ritenendo dimostrato un evidente beneficio per l'immobile, anche in termini di maggiore sicurezza, salubrità e redditività dei diversi terreni ricompresi nel perimetro del Consorzio (in particolare le opere effettuate erano finalizzate a consentire alle acque piovane di affluire dai canali verso ii mare). Sennonché dalla relazione di adeguamento del Piano di classifica aggiornato risultava che il perimetro di contribuenza coincideva esattamente con il perimetro del comprensorio;
onde non era stato determinato il perimetro di contribuenza o lo stesso, alternativamente, veniva fatto coincidere con l'estensione del comprensorio del consorzio, contrariamente a quanto stabilito dal legislatore regionale e all' orientamento giurisprudenziale della S.C., secondo la quale il perimetro di contribuenza non doveva coincidere indiscriminatamente con l' intera estensione territoriale del comprensorio di bonifica, ma doveva obbligatoriamente individuare le aree soggette a tributo, perché interessate dall'attività di bonifica, non essendo sufficiente la sola appartenenza all'area di intervento del Consorzio (C. 4513/2009, 2241/2015). In mancanza della determinazione del perimetro di contribuenza, era preciso onere del Consorzio fornire la prova che gli interventi eseguiti e le spese sostenute avevano determinato un incremento di valore del bene immobile rapportato al vantaggio concretamente ricevuto dal proprietario del bene, che nel caso di specie, invece, contestava. Inoltre, che la differenziazione fra il perimetro di contribuenza ed il territorio consortile fosse indispensabile alla razionalità del sistema, e quindi alla conseguente legittimità degli atti amministrativi, fra cui quelli per cui e causa, era dimostrato dal fatto che nel 2016 l'Ente impositore aveva individuato ben quattro perimetri all'interno del comprensorio consortile, con effetti solo per l'anno di contribuenza 2017. I riferimenti giurisprudenziali svolti dal Consorzio erano inconferenti, in quanto non affrontavano la questione dell'illegittimità del perimetro di contribuenza non differenziato dal perimetro consortile.
Il Consorzio proponeva appello assumendo che la sentenza impugnata era errata in quanto, pur ricadendo gli immobili del contribuente nel perimetro di comprensorio, coincidente con quello di contribuzione, e pur essendo gli stessi compresi nel Piano di classifica (non contestato, mai impugnato ed in riferimento al quale era stata emessa la cartella impugnata) aveva posto illegittimamente a carico del Consorzio l'onere della prova e aveva omesso di valutare la relazione tecnica prodotta, nonché di ammettere la CTU richiesta per l'accertamento dei fatti di causa e più specificamente del beneficio sui beni oggetto di imposizione per una valutazione più puntuale degli elementi probatori già forniti. Per contro, "quando vi sia un piano di classifica, approvatodalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che sipresume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile edell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte delcontribuente" (C. 21176/14;
24356/16). Più in dettaglio articolava i seguenti motivi di gravame.1^ Motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 860 c.c., art. 10 RD 215/33 e artt. 15, 16 e 3 L.R.T. n. 34/1994 - manifesta illogicità - difetto di motivazione.
La affermazione della Ctp di Pisa, secondo la quale il perimetro di contribuenza non poteva