Corte di Giustizia di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 20/03/2024, n. 98
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti impugnavano l'avviso di liquidazione n. 2018/ORA00033 con il quale l'Ufficio accertava la violazione, ai sensi degli artt. 10 e ss. Dpr 131/1986 , (TUR), dell'obbligo di richiedere la registrazione di un contratto che riteneva essere di acquisto/cessione di azienda, di data 05.05.2015, e procedeva con la registrazione d'ufficio ex art. 15 TUR , liquidando l'imposta di registro dovuta ai sensi dell'art. 2, c. 1, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo Testo Unico, oltre all'imposta di bollo e agli interessi ed irrogando le relative sanzioni.
Nel caso di specie la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Udine - contestava alla società IC Spa la mancata registrazione del ?contratto di acquisizione' del GG Spa per un importo complessivo di euro 26.275.000,00 con conseguente omesso versamento della relativa imposta di registro. Tramite il menzionato atto la società IC Spa ed i signori GG e GM cedevano le azioni detenute nella GG Spa alla società F Srl, che veniva incorporata nella società GG Spa con delibera del 30.07.2015 e con esecuzione di data 06.10.2015. La cessione aveva interessato il 70% del capitale sociale della GG Spa (di cui il 54% detenuto dalla società IC Spa, l'8% detenuto dal sig. GM e l'8% dal sig. GG), mentre il residuo 30% era già detenuto dalla società stessa a titolo di azioni proprie. Conseguentemente, in esito al contratto stipulato, si attuava la cessione delle azioni detenute in GG Spa per il tramite del veicolo F Srl che ne acquistava l'intero capitale sociale.
In data 06.02.2018 la società IC Spa presentava all'Ufficio accertatore una memoria difensiva prot. 11903/2018 ex art. 12, c. 7, L. 212/2000 , chiedendo l'abbandono della pretesa impositiva alla luce delle modifiche apportate dal legislatore all' art. 20 TUR dall'art. 1, c. 87 L. 205/2017 , eccependo che la riqualificazione dell'atto da cessione di azioni a cessione aziendale era stata erroneamente operata in applicazione della disposizione in vigore sino al 31.12.2017 e che il trasferimento aveva interessato solo il 70% del capitale sociale. L'Ufficio riteneva che dalla disamina del contratto stipulato emergeva l'intento delle parti di disporre l'acquisizione del gruppo aziendale GG e che un tanto trovava conferma nella nota integrativa al bilancio consolidato al 31.12.2015, nonché nella relazione sulla gestione del bilancio della GG Spa, e non accoglieva le richieste della contribuente società, procedendo alla registrazione d'ufficio dell'atto negoziale e, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di quanto disposto dall' art. 20 TUR , qualificando l'atto in ragione del contenuto intrinseco dello stesso, e degli effetti giuridici oggettivamente raggiunti dal negozio, che erano quelli equivalenti alla cessione di un'azienda. Conseguentemente, qualificata la cessione delle quote del capitale sociale come cessione d'azienda, recuperava a tassazione l'imposta principale di registro con l'applicazione dell'aliquota del 3% (ex art. 2, c. 1, tariffa, parte prima, allegata al TUR), sulla base imponibile corrispondente al corrispettivo di cessione pari ad euro 26.275.000,00;
accertata la violazione dell' art. 2 Dpr 642/1972 , l'Ufficio recuperava a tassazione anche l'imposta di bollo e irrogava le sanzioni per omessa registrazione ai sensi degli artt. 54 , 69 TUR e 25 Dpr 642/1972 .
Con distinti, ma identici ricorsi i coobbligati impugnavano l'avviso di liquidazione, eccependone l'illegittimità sotto diversi profili: violazione e falsa applicazione dell' art. 20 TUR nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 1, c. 87, L. 205/2017 , nonché la violazione degli artt. 53-bis TUR e 10-bis, c. 6 e 8, L. 212/2000 ;
violazione e falsa applicazione dell' art. 20 Dpr 131/1986 e dell'art. 5, c. 2, della Direttiva n. 2008/7/CE ;
inesistenza del comportamento contestato e violazione e falsa applicazione del novellato art. 20. I ricorrenti in via vieppiù subordinata, chiedevano che venisse dichiarata la non applicabilità delle sanzioni amministrative per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione del citato art. 20 TUR , ai sensi dell'art. 6, c. 2, D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 8 , c. 1, D.Lgs. 546/1992 .
Resisteva in giudizio l'Ufficio e con sentenza n. 292/01/2019, pronunciata in data 03.09.2019, depositata il 30.12.2019, notificata in data 16.01.2020, la CTP di Udine accoglieva nel merito i ricorsi riuniti, compensando le spese di lite in ragione dei "contrasti interpretativi che investono la materia".
Il Collegio di primo grado ha accolto i ricorsi rilevando, in primo luogo, che la cessione totalitaria delle quote di una società è un contratto diverso rispetto a quello che ha ad oggetto una cessione d'azienda in quanto trattasi di negozi disciplinati da distinte norme del Codice Civile , caratterizzati da specifiche conseguenze e responsabilità. La CTP ha, inoltre, osservato come al contribuente sia data facoltà di scegliere liberamente la forma di tassazione meno onerosa che, nel caso di specie, è rappresentata "dalla previsione normativa della applicazione del tributo in misura fissa anziché in quella proporzionale". I giudici di primo grado ritenevano, inoltre, che l'attività riqualificatoria posta in essere dall'Ufficio violasse "l' art. 5 Direttiva 2008/7/CE del Consiglio Europeo , ai sensi del quale agli Stati membri è vietato sottoporre a tassazione indiretta "la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura".
La CTP, infine, ha osservato che la stessa Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto che la cessione indiretta di azienda deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa.
Appella l'Ufficio ritenendo che la decisione della CTP di Udine abbia comportato la violazione e falsa applicazione dell' art. 20 TUR , e omesso di valutare gli aspetti sostanziali dell'operazione posta in essere dai contribuenti, e di valutare l'orientamento di legittimità che sarebbe consolidato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 20 citato, come ritenuto dall'Ufficio.
L'appellante ritiene che, a prescindere dalle peculiarità che contraddistinguono i due negozi in ambito civilistico, è l'individuazione del risultato concreto ottenuto dall'operazione posta in essere dalle parti.
Secondo l'Ufficio appellante il disposto di cui all' art. 20 TUR (sia nella formulazione previgente che in quella conseguente alle modifiche introdotte con l'art. 1, c. 87, L. 205/2017 ), prevede che l'imposta sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall'atto negoziale, nel