Corte di Giustizia di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 27/03/2024, n. 2492
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.261/2018, proposto dinnanzi alla CTP di Messina, LA SOCIETÀ E. 2000 A R.L. impugnava la cartella di pagamento, di cui in epigrafe, notificata dal concessionario Riscossione Sicilia Spa.
Al riguardo, la società eccepiva la nullità della cartella per inesistenza della notifica avvenuta tramite pec;
nullità per avvenuta prescrizione e/o decadenza.
Si costituiva il concessionario Riscossione Sicilia Spa, che contestava le argomentazioni ed eccezioni formulate dalla società ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con successiva memoria la società ribadiva ed illustrava le questioni poste ed insisteva per l'accoglimento.
La CTP di Messina, con sentenza n. 17/09/19, ha accolto il ricorso sul presupposto dell'avvenuta prescrizione del credito contenuto nella cartella impugnata. Inoltre ha condannato il concessionario al pagamento delle spese.
Avverso la suddetta sentenza il concessionario ha interposto appello, deducendo la