Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 18/08/2023, n. 2220

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Massime1

L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 18/08/2023, n. 2220
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Numero : 2220
Data del deposito : 18 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in appello, depositato il 27 ottobre 2022, l'Agenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa, dall'aw. A S ha impugnato la sentenza nr.713/3/22 resa pubblica, il 13 aprile 2022, dalla Corte di giustizia di primo grado di Catanzaro, già CTP di Catanzaro, la quale, con condanna alle spese, ha accolto il ricorso proposto dalla Società L S.p.A. avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. , dall'importo di? 394.795,61, notificata a mezzo p.e. c. 1'11 ottobre 2019 sul presupposto della mancata dimostrazione degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella impugnata.

L'appellante, sostiene, che l'impugnativa introduttiva del giudizio è stata proposta nei confronti del solo Agente della riscossione, odierno appellante. Con detta impugnativa, la contribuente eccepiva: 1) l'illegittimità della notifica della cartella perché effettuata da indirizzo p.e. c. non registrato;
2) il vizio della notifica della cartella per omessa firma digitale;
3) la mancata notifica degli awisi di accertamento presupposti;
4) I' estinzione delle pretese per decadenza e prescrizione. Si costituiva in primo grado l'Agente della riscossione, la quale, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli awisi di accertamento prodromici e, per questo motivo, chiedeva la chiamata in causa dell'ente creditore (il Comune di L ).

I primi giudici, hanno ritenuto che non fosse necessaria la chiamata in causa dell'ente creditore, richiamando il principio giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione owero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In merito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.8808 del 2021 ha affermato che l'ADER, ex art.81 c.p. c. ed ex art.39 del d.lgs. n.112/99, sta in giudizio per sé, ma anche come sostituto processuale dell'ente impositore;
di conseguenza, non si lede alcun contraddittorio, né il giudice può ordinare alcuna chiamata in causa dell'Ente impositore.

L'appellante, lamenta, l'illegittimità della sentenza, per non aver autorizzato la chiamata in causa dell'Ente creditore, così come richiesta dall'odierno appellante. L'odierno appellante, comunque, indirizza il gravame anche nei confronti dell'ente impositore. A prescindere dalla richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore, l'odierno appellante indirizza il gravame anche nei confronti dell'ente impositore, il quale, data la delicatezza della questione, anche in termini di possibile responsabilità per danno erariale, potrà costituirsi e produrre in giudizio la prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Chiede, quindi, di voler ordinare all'ente impositore il deposito degli awisi di accertamento prodromici e delle relate che ne documentino la notifica. l'appellante provvede a depositare documentazione relativa a gli accertamenti presupposti ai sensi dell'art.58, c.2 del d.lgs. n.546/92, i documenti ad esso trasmessi, per vie interne, dal Comune di L A tale riguardo, occorre puntualizzare che la cartella impugnata, come si desume dal suo dettaglio degli addebiti, ha ad oggetto i seguenti ruoli, tutti formati dal Comune di L ruolo 2019/2859, reso esecutivo 1'1/8/19, per Tarsu dovuta per il 2013, sul presupposto dell'avviso di accertamento n. , emesso il 14/11/18 e notificato il 15/11/18;
- ruolo 2019/2483, reso esecutivo il 9/7/19, per IMU dovuta per il 2013, sul presupposto dell'awiso di accertamento n. emesso il 5/10/17 e notificato il 14/11/17;
- ancora ruolo 2019/2483, per I MU dovuta per il 2014, sul presupposto dell'avviso di accertamento n. emesso il 13/3/18 e notificato il 15/3/18;
- ancora ruolo 2019/2483, per IMU dovuta per il 2014, sul presupposto dell'awiso di accertamento n. , emesso il 5/10/17 e notificato il 14/11/17.

A seguito di una richiesta inoltrata dall'Agenzia appellante, il Comune di L ha precisato che la cartella impugnata origina dall'iscrizione a ruolo dei seguenti awisi di accertamento: - IMU anno 2013, awiso n. , notificato il 21/3/18, che rettifica il precedente prowedimento n. a seguito di adesione del contribuente. Si deposita, come allegato 3, il provvedimento di annullamento parziale dell'avviso n. e, come allegato 4, l'istanza di autotutela presentata dalla contribuente, la quale istanza, evidentemente, dimostra l'awenuta notifica dello stesso accertamento;
- IMU anno 2014, avviso n. notificato il 21/3/18, che rettifica il precedente provvedimento n. a seguito di adesione del contribuente. Si deposita, come allegato 5, il prowedimento di annullamento parziale dell'avviso n. - Tasi anno 2014, avviso n. notificato il 15/3/18 (una cui copia è qui allegata sub 6);
- Tarsu anno 2013, avviso n. notificato il 15/11/18, unitamente alla rettifica n. Tarsu 2012 (una cui copia è qui allegata sub 7). L'odierno appellante prowede a depositare la documentazione comprovante la rituale notifica degli awisi accertamento nel presente grado di appello, secondo la facoltà di cui all'art.58, c.2 cit: "E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".

Chiede, quindi, in accoglimento dell'appello la riforma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.

Con controdeduzione, depositate in data 7 novembre 2022, si è costituita la Società L S.p. A., rappresentata e difesa dall' Avv. M R la quale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda giudiziale d'appello per violazione dell'art.53 del d.lgs. n.546/1992. Nell'ambito del processo civile, l'art.341, comma 1, n.1 e 2, c.p. c., inerente la forma dell'appello, estendibile al rito tributario, è stato modificato dall'art.54 del d.lgs.n.83/2012, in forza del quale debbono essere necessariamente indicate, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del prowedimento che s'intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Più precisamente, al fine di superare il vaglio di ammissibilità, parte appellante deve: a) indicare espressamente le parti del prowedimento che si vogliono impugnare, intendendo per parti, non solo i capi della decisione, ma anche i singoli segmenti che la compongono, quando assumono rilievo autonomo rispetto alla decisione;
b) suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al prowedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
c) spiegare le ragioni da cui si assume la violazione della legge;
d) giustificare il rapporto di causa ed effetto tra la violazione che viene dedotta e l'esito della lite. Anche nel processo tributario l'oggetto del giudizio di appello è delimitato dall'atto che deve individuare i capi della decisione di primo grado, per i quali s'intende ottenere un nuovo giudizio;
non sono ammesse domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. Per tale motivo, il petitum non potrà essere diverso o più ampio rispetto al ricorso di primo grado. 2) in ordine al difetto di legittimazione passiva- sulla inammissibilità della chiamata in causa del terzo, per intervenuta decadenza. E' principio, oramai, consolidato (vedasi memorie illustrative del 23/11/2022), quello secondo cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, owero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, se non vuole rispondere dell'esito della lite, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cassazione Ordinanza n. 2480 del 4 febbraio 2020) 3) SULL'OMESSA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESUPPOSTI. Fermo restando che in materia IMU e/o Tarsu vige il principio dell'autoliquidazione, vuole, in ogni caso, evidenziarsi che, se nella cartella di pagamento viene indicata la notificazione dell'awiso di 5 accertamento, da cui trae origine la cartella di pagamento impugnata, l'awiso medesimo deve essere qualificato quale atto prodromico della cartella esattoriale. In particolar modo, anche alla luce della disamina del ricorso avverso, emerge, in modo indiscutibile, che gli awisi di accertamento: a) nr. anno 2013 emesso il 14-11-2018, con data indicata di notificazione del 15/11/2018;
b) n. anno 2013 emesso il 3 05-10-2017, con data indicata di notificazione del 14/11/2017;
c) nr. anno 2014 emesso il 13-03-2018, con data indicata di notificazione del 15/03/2018;
d) nr. anno 2014, emesso il 5/10/2017, con data indicata di notificazione del 14/11/2017, non sono stati mai notificati alla società contribuente. In effetti, ove il Comune intenda awalersi dello strumento dell'awiso di accertamento, si sottolinea che: "Come più volte affermato da questa Corte, si tratta di una facoltà del tutto eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, concessa al Comune, quando la riscossione si fonda su dati ed elementi già acquisiti e rimasti invariati (v. da ultimo Cassazione, Sez. 5, n. 14043 del 23/05/2019). Owiamente, l'ente impositore può procedere all'emissione di awisi di accertamento, in particolare nei casi in cui il contribuente non presenti

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