Corte di Giustizia di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 12/01/2024, n. 55
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Richiamati i provvedimenti organizzativi del presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30/10/2020, 18/11/2020 e 29/07/2021 e 01/01/2022, la controversia è trattata, come richiesto, mediante udienza a distanza.
2) Per brevità e sinteticità della sentenza, visto l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009 e l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, agli avvisi di accertamento impugnati, alle sentenze di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalle parti contribuenti e dall'Agenzia delle Dogane, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione citata in motivazione.
3) Preliminarmente va rilevato che l'oggetto della controversia concerne tre avvisi di accertamento sulle cui impugnazioni si è formato un parziale contrasto di giudicato delle sentenze di primo grado.
Gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 20/09/2018 alla coobbligata solidale "UU" e solo 3 mesi dopo, il 17/12/2018, all'obbligata principale "ZZ".
All'udienza della Commissione Tributaria Provinciale del 01/04/2019 è stato trattenuto in decisione il ricorso
R.G.R. 785/2018, proposto dalla coobbligata solidale "UU", contro i tre avvisi di accertamento, senza considerare il fatto, probabilmente perché non segnalato da nessuna delle parti in causa, che in data 26/02/2019 l'obbligata principale "ZZ", patrocinata dallo stesso difensore della coobbligata, aveva depositato il ricorso R.G.R. 144/2019.
All'udienza del 22/10/2019, per la discussione del ricorso R.G.R. 144/2019, proposto da TIZIA per conto dell'obbligata principale "ZZ", sebbene fosse pendente il deposito della sentenza sull'impugnazione della coobbligata (decisa all'udienza del 01/04/2019), la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto una richiesta della difesa di parte contribuente di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni controverse.
A seguito degli ulteriori rinvii causati dalle misure di prevenzione sanitaria (Covid-19), la causa proposta da "ZZ" è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/10/2020 e in data 08/03/2021 è stata depositata la sentenza n. 48/1^/2021, che ha confermato l'accertamento relativo all'annualità 2015 e annullato quello per il 2016. Data l'assenza di qualsiasi riferimento in motivazione, è presumibile che la Commissione Provinciale non si sia avveduta e nessuna delle parti in causa abbia segnalato che in precedenza, in data 23/12/2019, nella causa promossa dalla coobbligata solidale (R.G.R. 785/2018) era stata depositata la sentenza n. 430/1^/2019, che ha confermato la legittimità dei 3 avvisi di accertamento.
La pendenza di più controversie attinenti i medesimi atti impositivi non è stata segnalata preventivamente nemmeno nei procedimenti d'appello. Solo all'udienza del 08/03/2022, fissata per la trattazione degli appelli R.G.A. 797/2021 e 928/2021, la difesa delle parti contribuenti ha segnalato la pendenza del procedimento rubricato al R.G.A. 860/2021, costringendo la Commissione a disporre un ulteriore rinvio al fine di procedere alla riunione anche di tale procedimento.
4) Dato atto della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva degli atti impugnati ed allo scopo di superare il contrasto di giudicati determinatosi in primo grado, la Commissione dispone la riunione degli appelli:
4.1) R.G.A. 860/2020, proposto da "UU", avverso la sentenza 430/1^/2019, del 01/04/2019, depositata il 23/12/2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verona si è pronunciata sul ricorso R.G.R. 785/2018, avverso gli avvisi di accertamento MUV150003735U e MUV160003985U, MUV160004086U
4.2) R.G.A 797/2021, proposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, avverso la sentenza 48/1^/2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verona si è pronunciata sul ricorso R.G.R. 144/2019, del 12/10/2020, depositata il 08/03/2021, proposto da TIZIA, avverso gli avvisi di accertamento MUV150003735U e MUV160003985U;
4.3) R.G.A. 928/2021, proposto da "HH", avverso la sentenza 48/1^/2019, di cui al capo 4.2).
5) Nell'ambito di un'attività info-investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito una verifica a carico della società "HH" fino al 12/02/2016, successivamente divenuta "YY", che secondo una circostanziata segnalazione: svolgeva mediante collegamento telematico attività di raccolta/accettazione di scommesse per conto dell'operatore straniero "UU";
era priva di autorizzazione di Pubblica Sicurezza e concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane in quanto "UU" non rientrava tra i concessionari autorizzati all'organizzazione e gestione delle scommesse;
non ha presentato la dichiarazione ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione, ex art. 1, comma 643, della legge 190/2014.
A conclusione della verifica è stato redatto il processo verbale di constatazione in data 28/11/2016, con il quale i militari operanti hanno dato atto che l'Autorità giudiziaria ha autorizzato l'utilizzo ai fini fiscali dei dati, documenti e notizie acquisiti nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e contestato l'omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività ed evasione dell'imposta unica sulla raccolta di scommesse in assenza dei titoli autorizzatori, per una base imponibile di 206.802,47 euro nel 2015 e 12.791,73 euro nel 2016. Non essendo stata prodotta la documentazione idonea a determinare l'ammontare delle giocate effettuate, gli imponibili sono stati quantificati induttivamente sulla base della raccolta media della provincia di Vicenza.
6) Sulla base del predetto processo verbale di constatazione l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha emessogli atti impositivi in controversia.
6.1) Con avviso MUV150003735U, in data 01/03/2018, relativo all'anno d'imposta 2015, l'Ufficio ha accertato l'imposta dovuta per l'anno 2015, in 49.632,59 euro, liquidato gli interessi fino al 28/02/2018 in 6.276,82 euro, irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 59.559,11 euro.
L'accertamento ha individuato quali obbligati principali CAIO e TIZIA, in qualità di soci e rappresentanti legali di "HH" e obbligato in solido "UU".
L'atto è stato impugnato da "UU" con il ricorso R.G.R. 785/2018 e da TIZIA, già socia e rappresentante legale della società "HH", con il ricorso rubricato al R.G.R. 144/2019.
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato entrambi i ricorsi con le sentenze nn. 430/1^/2019 e 48/1^/2019.
6.2) Con l'avviso MUV160003985U, in data 17/07/2018, relativo al periodo dal 01/01/2016 al 11/02/2016, l'Ufficio ha accertato l'imposta dovuta per tale periodo dell'anno 2016, in 5.311,98 euro, liquidato gli interessi fino al 31/08/2018 in 566,42 euro, irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.374,38 euro.
L'accertamento ha individuato quali obbligati principali CAIO e TIZIA, in qualità di soci e rappresentanti legali di "HH" e obbligato in solido "UU".
L'atto è stato impugnato da "UU" con il ricorso R.G.R. 785/2018, e da TIZIA, già socia e rappresentante legale della società "HH", con il ricorso rubricato al R.G.R. 144/2019
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso di "ZZ" con la sentenza 48/1^/2019, oggetto dell'appello R.G.A.