Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 03/04/2023, n. 452
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Testo completo
Conclusioni dell'appellante
Accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado, con annullamento della pretesa avanzata dal Comune di Cattolica ovvero, in via subordinata, ridurre la stessa secondo il reale ed effettivo valore di mercato legato alle concrete possibilità di sfruttamento delle dichiarate potenzialità edificatorie. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata, dichiarando interamente dovute le somme accertate, sia quelle relative alla liquidazione del tributo in base alla dichiarazione, sia quelle derivanti dalla rettifica dei valori dichiarati. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cattolica ha contestato alla società contribuente, oltre il mancato pagamento di una parte dell'importo dovuto a titolo di IMU per l'anno 2012, sulla scorta della dichiarazione resa, lo scostamento dei valori dichiarati da quelli minimi di riferimento per il calcolo del valore imponibili delle aree fabbricabili detenute, deliberati con apposita delibera di Giunta, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lettera g), d.lgs. 446/1997.
Per questa ragione ha emesso un avviso di accertamento, per il recupero di ? 38.109,61 per imposta, ? 7.522,00 per interessi, ? 20.233,00 per sanzioni, oltre spese di notifica per un totale di ? 65.873,00.
La società Immobiliare Il P. s.r.l. ha impugnato l'avviso, sostenendo che: a°) i terreni non sarebbero edificabili, ma i diritti di edificazione costituirebbero soltanto il corrispettivo per la cessione dell'area, con la conseguenza che l'obbligo di corrispondere l'imposta maturerebbe soltanto in seguito alla stipula dell'atto di permuta;
b°) l'area non sarebbe edificabile, in mancanza del piano attuativo;
c°) nella determinazione del valore accertato non si sarebbe tenuto conto delle modificazioni intervenute, che avrebbero deprezzato l'area;
d°) sarebbe stato violato l'art. 8 del Reg. IMU. In subordine ha chiesto comunque una riduzione del valore delle aree.
Costituitosi il Comune di Cattolica, che ha insistito per la conferma della legittimità del suo