Corte di Giustizia di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 314
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Ai sensi del D.L. 47/2014 all'art. 10 c. 3"Si considera alloggio sociale, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato". L'Agenzia Territoriale per la Casa ha proprio come scopo sociale quello di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari; pertanto è esente dal versamento della TASI, in relazione agli immobili da essa posseduti aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dal D.M. 22.4.2008 ai fini della qualifica di alloggi sociali, equiparati all'abitazione principale, con conseguente esclusione, in forza dell'art. 1 c. 669 L. n. 147/13, dall'applicazione della predetta imposta.
Sul provvedimento
Testo completo
ATC in data 15.02.2021, formulava nei confronti del Comune di N. istanza di rimborso della somma di ? 134.275,00 versata a titolo di TASI per l'anno d'imposta 2016 in relazione agli alloggi sociali dalla stessa posseduti nel Comune di N. , ritenendo non dovuto tale versamento avuto riguardo alla sussistenza per tutti gli immobili (elencati al doc. 3) delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal D.M. 22 aprile 2008 ai fini della qualifica di "alloggi sociali", i quali ai sensi dell'art. 2 co. 4 del D.L. 102/2013 sono equiparati all'abitazione principale e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 669 della L. n. 147/2013 sono esclusi dall'applicazione della TASI.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'anzidetta istanza, in data 14.07.2021 ATC provvedeva a notificare ricorso avanti alla CTP di Novara al fine di accertare il diritto di ATC a vedersi riconosciuto il rimborso dell'importo versato a titolo di TASI per l'anno d'imposta 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 e dell'art. 2 co. 4 del D.L. 102/2013, trattandosi di fabbricati equiparati ad abitazione principale, essendo civili abitazioni destinate ad alloggi sociali, così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, così come disposto anche dagli artt. 14 comma1 lett. d) e 19 comma 2 del Regolamento IUC del Comune di N. .
Il Comune di N. si costituiva (tardivamente) in giudizio eccependo l'omesso assolvimento da parte di ATC dell'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti necessari affinché i propri immobili possano essere definiti alloggi sociali.
A fronte della costituzione in giudizio del Comune la ricorrente ATC otteneva un differimento dell'udienza di discussione al fine di tentare una conciliazione stragiudiziale e al fine di depositare la copiosa documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti di "alloggio sociale" .
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza n. 89/2022 della CTP di Novara, Sez. 1), che accoglieva il ricorso di ATC e disponeva la compensazione delle spese di lite.
Per la riforma di tale sentenza proponeva appello il Comune di N., censurando la decisione impugnata a suo dire viziata da errores in iudicando, conseguenti all'omessa o errata interpretazione della normativa, della prassi amministrativa e della giurisprudenza applicabile in materia e all'errata valutazione dei documenti in atti;
chiedeva conseguentemente la riforma della sentenza di primo grado.
Più in dettaglio, i motivi appello attenevano: -all'illegittima estensione alla Tasi dell'esenzione stabilita dall'art.13, c.2, lettera b) D.L. n.201/2011 in materia di IMU (non dovendosi confondere il concetto di base imponibile con quello di presupposto impositivo);
-all'illegittima disapplicazione della disciplina fiscale per gli alloggi assegnati da ATC (art.13, c.10 D.L. n.201/2011), applicabile essendo la detrazione di ? 200,00;
-all'erroneità della sentenza nella parte in cui affermava l'intervenuto pagamento IMU per le pertinenze;
-all'inconferenza della documentazione avversaria, da ritenere tardiva e inammissibile.
Si costituiva l'Ente appellato con memoria di controdeduzioni, producendo i documenti vivi indicati e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza del 4 luglio 2023 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento, fondandosi su tesi interpretative già valutate dalla Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza impugnata e ritenute non fondate.
Il Collegio aderisce all'orientamento formatosi nella giurisprudenza tributaria in tema di definizione di "alloggio sociale" per gli alloggi di proprietà delle ATC che si sono succedute agli IACP dopo la riforma avvenuta con il DPR 616/77;
in particolare richiama la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.923/2022.
La definizione di alloggi sociali viene data dal D.M. del Ministero delle infrastrutture in data 22/4/2008 a seguito della procedura da