Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 3615

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 3615
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Numero : 3615
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Como, ha interposto gravame avverso la sentenza dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Como, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente, Ixxxx Sxxxx avverso avvisi di liquidazione, come sopra meglio indicati.

Lamenta l'Ufficio che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, omessa, ovvero insufficiente motivazione ed errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

Conclude chiedendo di:

"riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio

Con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata."

Si è costituita la contribuente controdeducendo e insistendo per la conferma della decisione di primo grado.

Conclude chiedendo:

"di voler respingere l'appello avversario, confermando la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como.

Con vittoria di spese e competenze di causa oltre iva e cpa come per legge. "

Il ricorso in appello è stato, quindi, esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale, previa discussione orale da parte dei procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive conclusioni e sviluppato le argomentazioni enunciate nei propri atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida.

Ritenuto in fatto

La contribuente in data 18.06.2018 aveva acquistato, in comunione col marito, abitazione sita nel comune di xxxx chiedendo, ai fini dell'imposta di registro e ipocatastale e ai fini dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto di immobili ad uso abitativo, l'applicazione delle agevolazioni "prima casa", assumendo di essere titolari del diritto di proprietà di altra casa, acquistata coi medesimi benefici, con l'impegno di alienarla entro i termini di legge.

Tale dichiarazione però non corrispondeva alla realtà dei fatti, visto che dai controlli effettuati dall'Ufficio finanziario era emerso che al momento del suddetto acquisto, la contribuente era

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi