Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 07/06/2024, n. 520

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 07/06/2024, n. 520
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 520
Data del deposito : 7 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. I fatti di causa - per quanto qui ancora rileva - sono correttamente riassunti dall'Agenzia delle Entrate appellante: "In data 21/05/2018 l'Ufficio provvedeva a notificare alla signora P.C. provvedimento di irrogazione sanzioni THLIRM100XXX/2018 in conseguenza dell'atto di contestazione THLCOM100YYY/2018 notificato in data 27/04/2017, atto con il quale è stata irrogata la sanzione di cui all' articolo 13 comma 5 del d.lgs. 471/1997 per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, per aver la dott.ssa P. concorso ai sensi dell' articolo 9 D. Lgs. 472/1997 alla realizzazione della violazione commessa da Pa.Co. Srl attraverso l'apposizione del visto di conformità mediante il quale ha consentito alla società medesima di effettuare la compensazione di crediti IVA in misura eccedente i 15.000,00 euro.

L'appellante ripercorre poi i fatti e gli atti che hanno preceduto l'esordio del contenzioso: "In data 25/06/2015 la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio Antifrode - iniziava un controllo della società Pa.Co. Srl per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, poi esteso anche agli anni 2010 e 2011.

In esito a tale controllo, in data 16/11/2015, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale

dell'Emilia Romagna - Ufficio Antifrode consegnavano al sig. U P, nella sua qualità di rappresentante legale della PA.CO. SRL, un processo verbale di constatazione redatto a conclusione delle operazioni di verifica svolte nei confronti della citata società in relazione ai periodi di imposta dal 2010 al 2015.

Durante le operazioni di controllo emergeva un sistema fraudolento basato sull'utilizzo e sulla contestuale emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La Direzione Regionale predetta, con atto prot. 59331 del 30/11/2015 , inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma apposita notizia di reato avente ad oggetto i fatti emersi durante

la verifica.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Parma, condividendo le risultanze della verifica svolta dai colleghi della Direzione Regionale, emetteva i conseguenti avvisi di accertamento per gli anni

d'imposta oggetto di verifica contestando dunque a Pa.Co. Srl la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Con i suddetti sistemi la società dunque creava artatamente crediti IVA inesistenti successivamente utilizzati in compensazione.

La società inoltre indicava nelle dichiarazioni IVA, per le annualità 2012 e 2013, dati diversi da quelli risultanti dai relativi registri, indicando nello specifico un maggior valore dell'IVA a credito rispetto a quanto risultante dai documenti contabili.

L'Ufficio dunque, provvedeva a notificare a Pa.Co. anche atto di contestazione n. THLCOM100ZZZ/2016 con il quale si procedeva alla irrogazione delle sanzioni scaturenti dai suddetti atti di accertamento per i periodi d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 nonché atto di recupero crediti n. THLCRM100WWW/2016, con il quale si procedeva al recupero dell'IVA indebitamente utilizzata in compensazione negli anni 2011, 2012 e 2013 e si irrogava la relativa sanzione.

Dalla suddetta verifica emergeva il coinvolgimento nel fenomeno fraudolento descritto, dei professionisti, tra cui l'odierna appellata, mediante l'apposizione di infedeli visti di conformità di cui all' articolo 35 comma 1 lett. a del D. Lgs. 241/1997 sulle dichiarazioni IVA presentate, visti necessari ai sensi dell' articolo 10 del D.L. 78/2009 per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro.

I verificatori, sulla base delle norme di riferimento dell'istituto del visto di conformità quale il DM 31 maggio 1999 n. 164 istitutivo del " Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di

assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti", appuravano che la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2012 era stata predisposta e trasmessa

dalla Dottoressa P. mentre quella per l'anno 2013 era stata trasmessa e predisposta da P.F. e rilevavano quanto segue: "risulta evidente la mancata effettuazione dei necessari controlli preventivi sulla documentazione fiscale, quali il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, la corrispondenza dei dati dei documenti fiscali e le scritture contabili e la successiva riconciliazione tra le suddette scritture e le rispettive dichiarazioni. Pur supponendo in astratto l'avvenuta esecuzione dei controlli delle scritture contabili, dei registri e dei documenti da parte di P.C. e P. Francesco, al fine dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA (anche con riguardo a quella in cui è riportato quale soggetto che ha predisposto la dichiarazione:

sig. U P) per i periodi d'imposta 2012 e 2013, appare, in ogni caso, inverosimile la mancata evidenziazione della macroscopica difformità proprio tra i valori indicati nei registri IVA ed i valori esposti nelle dichiarazioni IVA presentate telematicamente per ciascun anno".

Sulla base di tali conclusioni risulta evidente il concorso della dott.ssa P.C. al sistema fraudolento mediante apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA per l'anno 2012 consentendo a Pa.Co. di evadere il pagamento dei debiti erariali e previdenziali mediante l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

In virtù di tali conclusioni l'Ufficio, sulla base di quanto disposto dall' articolo 9 del D. Lgs. 472/1997 nel quale è previsto che " quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta", ha provveduto ad emettere nei confronti della odierna appellata atto di contestazione n. THLCOM100YYY/2018 irrogando la sanzione di cui all' articolo 13 comma 5 del D. lgs. 471/1997 per l'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti, allegando all'atto medesimo il PVC elevato nei confronti di Pa.Co. Srl al fine di consentire la piena conoscenza alla dott.ssa P. delle fattispecie a lei imputate".



2. Con la decisione qui appellata, la CTP di Parma, dopo averne riportato le ragioni ("Il ricorrente eccepisce l'infondatezza degli accertamenti contestando: In via preliminare: - Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni e del presupposto atto di contestazione poiché emesso in violazione dell'articolo 24

del L. 4/1929, dell'articolo 12 comma 4 della L 212/2000 nonché dell'articolo 25 del DM 164/1999 il quale disciplina l'attività di vigilanza degli uffici finanziari sull'attività svolta dai professionisti che rilasciano visti di conformità;
- Illegittimità dell'atto di irrogazione sanzioni e del presupposto atto di contestazione per carenza di motivazione;
Nel merito: - Infondatezza nel merito per insussistenza delle violazioni attribuite alla ricorrente;
- Inapplicabilità dell' articolo 9 D. lgs. 472/97 in forza dell' articolo 7 del D.l. 269/2003 ") ha parzialmente accolto il ricorso così motivando: "La Commissione rileva che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale il codice fa riferimento ad una forma attenuata di responsabilità basata sul dolo o colpa grave in quanto ai sensi dell' art. 2236 c.c. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Per colpa grave si intende l'evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta riconoscibili e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza o in una marchiana imperizia o in un'irrazionale imprudenza L'Agenzia non solo non ha dato prova della violazione di queste regole di comportamento ma ha

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