Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. IV, sentenza 02/03/2023, n. 325

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Emilia Romagna, sez. IV, sentenza 02/03/2023, n. 325
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Numero : 325
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia propone appello avverso la sentenza n.

XXX/01/2019, pronunciata l'11/12/2017 e depositata in segreteria l'11/06/2019 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

I fatti originano dalla istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi della Legge 186/2014, formulata da E.F.-R. che dichiarava contestualmente di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 167/1990 relative al monitoraggio fiscale dei capitali, per gli anni di imposta dal 2010 al 2013;
a seguito della ritenuta infruttuosa interlocuzione con l'Ufficio anche per gli anni precedenti, venivano emessi gli avvisi di accertamento in contestazione per gli anni da 2007 a 2013, con i medesimi accertandosi i maggiori redditi derivanti dalle disponibilità estere detenute dal contribuente, oltre ad irrogarsi le sanzioni corrispondenti.

Il contribuente ha impugnato tutti gli avvisi di accertamento e di contestazione che, previa riunione, sono stati decisi con la sentenza impugnata della Commissione tributaria provinciale che ha annullato

integralmente tutti gli atti emessi dall'Ufficio, in sintesi, ritenendo infondato ed illegittimo il diniego dell'istanza di accesso alla collaborazione e il mancato perfezionamento della procedura comunicata con invito del 28.11.2016, con articolata motivazione.

Appella l'Ufficio formulando i seguenti motivi di doglianza:

- nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando come i giudici di primo grado siano incorsi in un vizio di ultra-petizione, per violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che il contribuente aveva formulato la propria domanda chiedendo 1) l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento emessi per il triennio 2007/2009 e dell'atto di contestazione sanzioni emesso per il quadriennio 2005/2008, per presunta decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio, determinata dalla non operatività del raddoppio dei termini accertativi sancito dall'art. 12 del D.L. 78/2009;
2) rideterminazione dei soli provvedimenti sanzionatori contenuti negli avvisi di accertamento emessi per il quadriennio 2010/2013 e nell'atto di contestazione sanzioni emesso per il quinquennio 2009/2013, con riconoscimento del diritto al regime sanzionatorio premiale specificamente previsto nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. A fronte di tali domande la sentenza impugnata ha annullato in toto gli atti emessi dall'Ufficio, senza operare alcuna distinzione tra quelli per i quali è stato richiesto l'annullamento integrale e quelli per i quali è stata chiesta invece la sola rideterminazione del quantum delle sanzioni irrogate;

- erroneità nel merito della decisione sulla legittimità del provvedimento di diniego all'accesso della procedura di collaborazione volontaria sulla base di una interpretazione restrittiva e formalistica dell'articolo 5 quater del D.L. 167/1990;

- erroneità della

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