Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/11/2023, n. 6316

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Non è dovuto il rimborso dell'addizionale IRES, per il 2013, da impresa destinataria dell'art. 81, co. 16, 17 e 18 del DL n.112/2008 (c.d. Robin Hood Tax) e successive integrazioni (dlgs n. 138/2011, art. 7, co.1, lett. c), atteso che la Corte Costituzionale, pur avendo dichiarato la incostituzionalità della normativa con sentenza 11 febbraio 2015 n. 10 per la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva ex artt. 3 e 53 della Costituzione (tra l'altro l'addizionale colpiva l'intero reddito e non solamente gli extra-profitti), ha rimodulato gli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità stabilendone la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 12 febbraio 2015, anziché, come di norma, ex tunc, per la sussistenza della "ragion fiscale", o meglio, nella fattispecie, del "pareggio di bilancio" atteso che, ove i contribuenti avessero richiesto la restituzione di quanto versato, il bilancio statale sarebbe stato privato di un'entrata particolarmente significativa. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 81, co. 16, 17 e 18 del d.l. n.112/2008; d.lgs. n. 138/2011, art. 7, co.1, lett. c),

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost.le sent. 11 febbraio 2015 n. 10; Cass., n. 15698/23.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/11/2023, n. 6316
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Numero : 6316
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Fatto

Il Parco Eolico XXXXX S.r.l., svolgente l'attività di produzione di energia elettrica con impianti alimentati a fonti rinnovabili ha impugnato la sent. 4282/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto di rimborso IRES, in quanto ritenuta destinataria del provvedimento contenuto nell'art. 7, comma 1, lettera c) del dlgs n. 138/2011 che, apportando modifiche all'art. 81, commi 16, 17 e 18 del DL n. 112/2008, ha esteso l'addizionale all'aliquota IRES per il settore petrolifero e dell'energia elettrica (c.d. Robin Hood Tax) anche alle imprese che "che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica" e che, per tal motivo, ha pagato un totale di ? 127.050,45 in relazione al periodo d'imposta 2013.

L'appellante impugna la sentenza, chiedendo alla CTR di sollevare questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni:



1. violazione dei principi uguaglianza, ragionevolezza e di capacità contributiva, perché la norma comporta l'assoggettamento ad imposta in mancanza del presupposto che la giustificherebbe;



2. violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e di capacità contributiva, in quanto la norma non è coerente con il presupposto dell'addizionale;



3. violazione dell'obbligo costituzionale di tutela del paesaggio e ingiustificata parificazione di situazioni eterogenee;



4. violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e di capacità contributiva in quanto la norma non è coerente con la ratio dell'addizionale;



5. violazione dei principi uguaglianza, ragionevolezza e di capacità contributiva, poiché non vi sono ragionevoli giustificazioni alla discriminazione tributaria tra settori produttivi;



6. mancata preclusione da parte della sentenza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi